Con la Circolare del Mite del 14.05.2021, sono stati evidenziati dei chiarimenti e criticità del D.Lgs. 116/2020.
Tra le altre cose, per chi effettua attività di spurghi, vengono chiariti alcuni punti.
Quello che risulta evidente e necessario, è l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; questo requisito è imprescindibile, indipendentemente dalla tipologia di manutenzione di reti fognarie o di singole fosse o bagni chimici.
La differenza sostanziale sta nel chi viene riconosciuto come produttore di tali rifiuti in relazione alle disposizioni relativa all’art. 230 comma 5
L’articolo indica che:
“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva (quindi la ditta che effettua l’attività di spurgo).
Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.”
Diversa è la situazione per chi svolge l’attività di sola pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici.
In questo caso non sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 230 comma 5, pertanto il trasportatore è impossibilitato a qualificarsi come produttore dei rifiuti.
Se hai necessità di iscriverti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, puoi contattarci direttamente a info@aerreuno.com per tutte le informazioni necessarie.