
CCIAA VERONA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MPMI PER INTERVENTI IN TEMA DI TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA- Anno 2024
A CHI È RIVOLTO
Possono presentare domanda le aziende:
- attive
- in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività
- con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona
- rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014
- che non siano in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
SPESE AMMISSIBILI
Potranno essere ammesse solo le spese per:
- servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più interventi tra quelli previsti in allegato 1
- acquisto di beni, impianti e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie di cui all’allegato 1
fatturate a partire dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione (11/03/2025)
AMMONTARE DEL VOUCHER
Sono previste due Misure:
- Misura A => per investimenti da Euro 3.000,00 a Euro 19.999,99, è previsto un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari a € 7.500,00
- Misura B => per investimenti da Euro 20.000,00 e oltre, è previsto un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari a € 15.000,00
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.
REGIME DI AIUTI
Il voucher viene concesso ai sensi del regolamento Ue 2831/2023 “de minimis”
Gli aiuti previsti dal presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis” e con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE (es: credito d’imposta di valenza generale, ecc).
Non sono ammissibili le spese sostenute dall’impresa per interventi agevolati con SuperEcobonus secondo la normativa vigente. A tal fine, l’impresa deve rendere apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda e rendicontazione dell’intervento
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16:00 del 5 settembre 2024
L’ordine di precedenza nella graduatoria, sia per la Misura A che per la Misura B, sarà determinato dall’ordine crescente dell’investimento ammesso a contribuzione
Allegato 1
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ed ecologica ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
a) manifattura additiva e stampa 3D;
b) prototipazione rapida;
c) cloud, fog e quantum computing;
d) cyber security e business continuity;
e) intelligenza artificiale;
f) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
g) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, etc);
h) connettività a Banda Ultralarga;
i) sistemi EDI, electronic data interchange;
j) geolocalizzazione;
k) tecnologie per l’in-store customer experience;
l) system integration applicata all’automazione dei processi;
m) sistemi digitali di video allarme antirapina che interagiscano direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative di Pubblica Sicurezza o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali;
n) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica e la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti, quali ad esempio:
- investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica, ivi compresi gli investimenti relativi ai sistemi di illuminazione e l’installazione di sistemi automatici per la gestione intelligente dei corpi illuminanti (acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo, ecc.);
- installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico, il monitoraggio dei consumi, la gestione intelligente dell’acqua e delle fonti di riscaldamento;
- installazione delle colonnine di ricarica elettriche se funzionali all’attività di impresa;
- acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento;
- acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento.
Per le suddette spese, fatta eccezione per l’installazione delle colonnine di ricarica elettriche, dovrà essere allegata, in sede di rendicontazione della domanda, a pena di esclusione delle spese stesse, una relazione sull’efficientamento energetico/sostenibilità ambientale rilasciato da tecnico abilitato e iscritto all’ordine professionale di riferimento (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Geologi, Geometri e Geometri laureati, Ingegneri, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati EGE – Esperto in Gestione dell’Energia) che dia evidenza del risparmio energetico conseguito e/o documentazione tecnica dalla quale si evinca l’efficienza energetica dei beni/impianti oggetto dell’investimento (indicazione della classe energetica del bene/impianto, dichiarazione tecnica attestante l’efficienza energetica e/o il risparmio energetico conseguito con il bene/impianto oggetto dell’investimento).
In particolare, sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza e formazione:
- audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “as is” dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- analisi delle forniture di energia, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa;
- progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell’impresa;
- implementazione di Sistemi di gestione dell’energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER;
- implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”);
- acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa;
- attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne, impiegate stabilmente all’interno dell’impresa.
Per i servizi di consulenza e formazione, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
- EGE – Esperti in Gestione dell’Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito dei servizi di cui al comma 3 del presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.