Per il MUD 2026 (riferito ai rifiuti prodotti nel 2025), sono esclusi dalla presentazione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con volume d’affari non superiore a 8.000€, imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/2006) e produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Soggetti esclusi e casi specifici:
- Imprese agricole: Agricoltori art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro.
- Piccoli produttori: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non superano i dieci dipendenti.
- Trasporto in conto proprio: Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- Attività specifiche (estetica/cura persona): Estetisti, parrucchieri, tatuatori, piercer (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) che producono rifiuti non pericolosi.
- Liberi professionisti: Chi non opera in forma d’impresa (es. studi medici, commercialisti).
- Rifiuti urbani: Soggetti la cui produzione di rifiuti è assimilata agli urbani e conferita al servizio pubblico.
Nota importante: Chi non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti nel 2025 non deve presentare il MUD, neanche in bianco. L’esonero per i <10 dipendenti riguarda solo i rifiuti non pericolosi; se si producono rifiuti pericolosi, l’obbligo sussiste.