Pratiche ARPAV per Terra e Rocce da scavo

terre e rocce da scavo

PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. rimanda ad un decreto attuativo per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo. Tale attività è normata dal D.P.R. 120/ ed è indirizzato a tutte quelle attività delle imprese edili o di scavo/movimento terra che devono necessariamente effettuare uno scavo nel terreno per la realizzazione o ristrutturazione di un’opera.

COSA DEVE FARE IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE?

Il Titolare/Legale Rappresentante, almeno 15 giorni PRIMA di iniziare l’attività di scavo, deve inviare TELEMATICAMENTE all’ARPA regionale, al comune del luogo di produzione e ai comuni dei luoghi di utilizzo una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare, compreso le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, previa analisi di laboratorio accreditato. Finito lo scavo, dovrà essere comunicato la chiusura della pratica o eventuali modifiche in corso. Durante le attività di trasporto deve essere presente uno specifico DDT che dovrà accompagnare ogni movimento del materiale dall’uscita dal cantiere fino alla destinazione di riutilizzo.

COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARTI?

In questo settore, ci occupiamo di assistere l’azienda nella predisposizione e invio delle dichiarazioni di apertura/chiusura utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, oltre ad eventuali altri interventi di modifica e dialogo con ARPA Regionale. Puoi affidarti a noi anche per le analisi chimico-fisiche del terreno da analizzare, grazie alle convenzioni che abbiamo con Laboratori accreditati.

QUALI SONO I RISCHI?

In caso di avvio dell’attività di scavo in mancanza della necessaria comunicazione, il Titolare/Legale Rappresentante è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1.032. Il cantiere viene sottoposto a sequestro preventivo e riavviato solo a seguito dell’invio della comunicazione e sistemato gli aspetti sanzionatori.

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