Temperature elevate: CIGO e aggiornamento DVR

ALTE TEMPERATURE CIGO

alla c.a. del Datore di Lavoro

e p.c. al referente interno per la sicurezza

e p.c. al RLS

Anche quest’anno vista l’ondata di calore estremo che sta interessando la nostra penisola, l’ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023 per riepilogare le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori, sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.

Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022 si può fare riferimento al sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali.

Gestione del rischio e organizzazione produttiva

L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della anutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), evocando la causale “eventi meteo”.

Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Aggiornamento/integrazione Documento di Valutazione dei Rischi/POS

Come noto, anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva degli organi di controllo, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Come aggiornare/integrare il DVR

A tal riguardo è stata elaborata una specifica procedura che vuole essere parte integrante della valutazione dei rischi, con lo scopo di individuare le mansioni potenzialmente esposte e non soltanto quelle che prevedono lavorazioni esterne ma anche quelle in ambienti al chiuso sulla base di condizioni di rischio operative e le relative misure da adottare per mitigare il rischio da calore.

Qualora tali misure non possono essere adottate/applicate, o le condizioni ambientali superino le soglie richiamate, si dovrà valutare la sospensione della fase lavorativa attivando la domanda di CIGO, integrazione guadagno ordinari (cassa integrazione).

Tale procedura richiede una specifica personalizzazione in particolare nella definizione delle mansioni a rischio e nelle misure applicabili secondo il tipo di organizzazione aziendale distinguendo tra mansioni interne/al chiuso e quelle in esterno.

Una volta personalizzata la procedura dovrà essere approvata (anche dal medico competente e dall’RLS anche al fine di attribuire data certa al documento) e diffusa al personale interessato, non solo ai lavoratori ma anche i preposti coinvolti in tali reparti/settori che dovranno vigilare sull’applicazione delle misure previste.

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Per procedere all’aggiornamento del DVR, abbiamo messo a disposizione una PROCEDURA COMPILABILE per facilitare la gestione documentale di questo obbligo normativo.

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