In un nostro articolo precedente, abbiamo esaminato alcune delle disposizioni del DL 19/2024. Il 30 aprile 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge del 29 aprile 2024, n. 56, che converte con modificazioni il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19. Questo decreto, intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“, includeva un “pacchetto sicurezza sul lavoro” costituito dai tre articoli del Capo VIII, dedicati a “Disposizioni urgenti in materia di lavoro“.
Questa legge ha completamente rinnovato l’articolo 27 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, la riformulazione dell’articolo 27 introduce un sistema di qualificazione basato su crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei e mobili. Questo sistema, noto come patente a crediti, diventerà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2024. Durante la fase di conversione del DL 19/2024, la normativa relativa alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta, stabilendo nuovi requisiti per l’operatività nei suddetti ambienti di lavoro. L’obbligo potrà essere anche esteso, con futuri decreti, ad altri settori.
Tra i principali argomenti trattati nel presente articolo figurano:
- La patente a crediti: obbligo e i requisiti
- Punteggio della patente e condizioni per il rilascio
- I punteggi e le relative decurtazioni.
- Le sanzioni applicabili
- Chi deve controllare il possesso della patente a punti?
- Criticità da chiarire
La patente a crediti: obbligo e i requisiti
Il comma 1 del nuovo articolo specifica che, a partire dal 1° ottobre 2024, è obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come definito nell’articolo 89, comma 1, lettera a), essere in possesso della patente a crediti. Sono esclusi da questo obbligo coloro che svolgono esclusivamente forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente a crediti non è richiesta per i soggetti:
- Che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (sembra quindi sia richiesta anche per chi entra in cantiere per altre motivazioni, come ad esempio per attività di manutenzione ai mezzi);
- In possesso di un documento equivalente di un altro Stato (aspetto non chiaro sulle modalità di applicazione)
- In possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
Punteggio della patente e condizioni per il rilascio
La patente dispone inizialmente di 30 crediti, e per poter operare è necessario mantenere un punteggio minimo di 15 punti. In assenza di questi requisiti, non è consentito operare, eccezion fatta per il completamento delle attività già in corso e per le quali sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti (qui si notano diverse modifiche introdotte durante la fase di conversione):
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, come previsto dal decreto;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, come specificato nell’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, si specifica (comma 2) che il possesso dei requisiti elencati al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Fintanto che la patente non è stata rilasciata, è comunque consentito proseguire con le attività previste al comma 1, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I punteggi e le decurtazioni
Come già menzionato, la patente (articolo 5) è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente agli operatori, definiti nel comma 1 dell’articolo 89, lettera a, di lavorare nei cantieri temporanei o mobili con un punteggio non inferiore a quindici crediti. I criteri per l’attribuzione di crediti supplementari oltre al punteggio iniziale, così come le modalità per il recupero dei crediti decurtati, sono definiti tramite un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
In aggiunta, il punteggio della patente (articolo 6) può essere ridotto in base ai risultati di provvedimenti definitivi applicati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, sia delle imprese che dei lavoratori autonomi, secondo le disposizioni e le misure specificate nell’allegato I-bis del presente decreto. Se durante un unico accertamento ispettivo vengono rilevate più violazioni, i crediti vengono decurtati fino a un massimo del doppio della penalità prevista per la violazione più grave.
L’allegato I-bis aggiunto al testo unico sulla sicurezza elenca le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. In caso di più violazioni contestate nel corso dello stesso accertamento ispettivo, i crediti sono decurtati fino a un massimo del doppio della penalizzazione prevista per la violazione più grave.
Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
Tra le altre principali violazioni riportate nell’allego I-bis che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente sono :
Violazioni | Punti |
---|---|
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
Omessi formazione e addestramento: | 2 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. |
Le sanzioni applicabili
Se non si è in possesso della patente o si dispone di un punteggio inferiore a 15, alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, ma in ogni caso non inferiore a 6.000 euro. Inoltre, sarà prevista l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi deve controllare il possesso della patente a punti?
È responsabilità del committente o del responsabile dei lavori (RL) nei cantieri temporanei o mobili verificare che tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti, inclusi quelli in regime di subappalto, siano in possesso della patente a punti o di requisiti alternativi equivalenti. Questo significa che l’onere della verifica ricade sul committente o RL piuttosto che sulle imprese principali affidatarie.
Criticità da chiarire
Diversi sono i punti che dovranno essere chiarivi per un efficace e corretta applicazione della patente:
- Attuazione della legge: La normativa non è immediatamente esecutiva, ma prevede in diversi punti il rinvio a futuri decreti attuativi.
- Ambito di applicazione: Non è chiaro se la patente a punti sarà estesa a tutte le imprese che operano all’interno del cantiere, anche per attività non direttamente legate all’opera, come la manutenzione e le verifiche degli impianti e delle macchine.
- Reintegro dei crediti: Le modalità per il reintegro dei crediti, precedentemente basate su corsi di formazione e adozione di modelli organizzativi, sono state eliminate, con rimando a un futuro decreto per ulteriori dettagli.
- Coordinamento in caso di infortuni: Manca una chiara coordinazione tra la sospensione cautelare da parte dell’Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni e l’esito dei processi giudiziari.
- Documentazione per imprese estere: Non è stato chiarito quale documento possa essere considerato analogo alla patente a crediti per le imprese straniere.
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