Modello OT23 anno 2026: novita’ applicative e nuove istruzioni operative

Modello ot23 anno 2026

Il modello OT23 è il modulo che le aziende possono utilizzare per richiedere all’INAIL una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, in pratica uno sconto sul premio assicurativo.

Questo sconto viene concesso alle aziende che, oltre agli adempimenti previsti dalla legge, hanno realizzato interventi migliorativi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell’anno precedente.

Per poter presentare la domanda di riduzione premio INAIL le aziende devono:

  • Essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, verificabili tramite DURC online;
  • Essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Avere realizzato almeno un intervento tra quelli previsti nell’anno solare precedente.
  • COS’È LA RIDUZIONE PER PREVENZIONE?

La riduzione consiste in una percentuale, stabilita dallo stesso articolo 23, da applicare al tasso medio di tariffa delle lavorazioni aziendali assicurate.
Questa agevolazione è cumulabile con la riduzione per andamento infortunistico favorevole (artt. 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi), riconosciuta dopo i primi due anni di attività.

  • ISTRUZIONE OPERATIVA DEL 03 LUGLIO 2025

L’Inail ha pubblicato l’Istruzione operativa del 3 luglio 2025, con la quale informa che è in corso di pubblicazione il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida, definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026 ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.

Con l’obiettivo di dare continuità alle misure preventive già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

Il nuovo modello OT23 elenca 71 interventi suddivisi in sei aree tematiche principali:

  • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale;
  • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali;
  • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione;
  • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Non vi sono modifiche rispetto ai requisiti per la presentazione della domanda che prevede due tipologie di interventi: interventi di tipo “A” e interventi di tipo “B”, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Alcuni interventi devono essere applicati a tutte le PAT (es. sezione E e intervento F-5).

Interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennali) possono essere ripresentati fino a tre anni consecutivi, con documentazione riferita all’anno in corso o ai due precedenti.

Sono state, inoltre, effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:

  • A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
  • C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
  • C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
  • C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
  • C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
  • E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.

E’ inoltre prevista la riformulazione dei requisiti documentali per rendere più chiari i criteri di ammissibilità e l’eliminazione di alcune misure ormai superate dalla normativa, come quella relativa ai corsi sulle sostanze reprotossiche (intervento D-4), in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs 135/2024.

L’Istituto sottolinea come le misure migliorative adottate non solo permettano una riduzione del premio assicurativo, ma contribuiscano in modo concreto alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuro e salubri.

Per molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si tratta di un’occasione per integrare efficacemente la gestione della sicurezza con il controllo dei costi.

  • PERCENTUALI DI RIDUZIONE

Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è fissa all’8%.
Successivamente, è calcolata sulla base del numero medio annuo di lavoratori nel triennio precedente:

Lavoratori-anno (triennio)Riduzione
Fino a 1028%
Da 10,01 a 5018%
Da 50,01 a 20010%
Oltre 2005%
  • REVOCA DELLA RIDUZIONE

Se, a seguito delle verifiche, si accerta:

  • la mancanza dei requisiti contributivi o di sicurezza, oppure
  • la non effettiva realizzazione degli interventi dichiarati,

INAIL provvede a non applicare o revocare la riduzione, richiedendo il versamento dei premi dovuti e delle sanzioni civili.

  • PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio dedicato sul sito dell’INAIL, entro il 28 Febbraio (29 Febbraio in caso di anno bisestile), e va compilata con i dettagli degli interventi effettuati durante l’anno precedente rispetto a quello di invio. Ogni intervento deve essere accompagnato da documentazione probante che dimostri la sua effettiva realizzazione, questi possono includere certificati di formazione, relazioni tecniche, attestati di conformità.

La riduzione riconosciuta dall’INAIL è valida solo per l’anno in cui viene presentata la domanda e viene applicata all’azienda durante l’a regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

E’ importante verificare ogni anno quali sono gli interventi ammessi per poter ottenere la riduzione del premio assicurativo Inail, le modalità per dimostrare di aver realizzato l’intervento e i sistemi di attribuzione del punteggio agli interventi effettuati, prestando attenzione alle eventuali variazioni introdotte rispetto agli anni precedenti.

Aerreuno è al fianco delle aziende e dei professionisti per offrire supporto completo nella compilazione e presentazione del modello OT23, con:
✔ Consulenza personalizzata sulle scadenze e gli obblighi
✔ Controllo dei dati per evitare errori e sanzioni

✔ Adeguamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
✔ Presentazione della domanda e invio telematico 

Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il team di Aerreuno è a disposizione della tua azienda per guidarla passo dopo passo nell’adempimento.

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