RENTRI: Proroga dell’avvio dell’obbligo di FIR digitale e sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026

È arrivata la conferma attesa: il Senato ha pubblicato la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200). Sono convalidate le misure che rendono più graduale la prima applicazione del RENTRI. In particolare, viene superata la scadenza del 13 febbraio 2026, che avrebbe dovuto segnare l’avvio dell’obbligo del FIR digitale (xFIR) e del relativo regime sanzionatorio: il FIR cartaceo resta utilizzabile fino al 15 settembre 2026 e, fino alla stessa data, è prevista la sospensione delle sanzioni nella fase di prima applicazione.


La scadenza originaria del 13 febbraio 2026, che avrebbe dovuto segnare il debutto del FIR digitale (xFIR) e del relativo regime sanzionatorio, è stata ufficialmente superata. Le novità principali riguardano tre pilastri:

La transizione al RENTRI non è un semplice cambio di modulo, ma una vera e propria rivoluzione tecnologica dei flussi aziendali. Senza questo intervento normativo, l’adozione esclusiva dei documenti digitali avrebbe colto impreparate moltissime realtà. Questa finestra temporale aggiuntiva rappresenta un sollievo cruciale e deve essere sfruttata per:

  • Adattare i software gestionali aziendali alle specifiche tecniche del RENTRI.
  • Formare il personale addetto alla compilazione dei registri.
  • Gestire la transizione per i soggetti con flussi di rifiuti complessi o volumi elevati.


È opportuno precisare che il differimento dei termini non esonera i soggetti obbligati dai rispettivi adempimenti. La proroga interviene esclusivamente sulle tempistiche operative e sul regime sanzionatorio, lasciando invariata la platea dei soggetti coinvolti nella tracciabilità, che comprende:

  • Impianti di recupero e smaltimento rifiuti
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti
  • Imprese produttrici di rifiuti (secondo criteri dimensionali e tipologici)
  • Soggetti delegati e altri operatori coinvolti nella tracciabilità

Tutti gli operatori citati sono tenuti all’utilizzo degli strumenti digitali del Registro per la tenuta dei registri di carico e scarico e per la gestione dei formulari, secondo le scadenze cronologiche applicabili. La maggiore flessibilità introdotta dal legislatore deve essere interpretata come un’agevolazione per una transizione ordinata, e non come una sospensione degli obblighi strutturali previsti dal sistema RENTRI.

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