A seguito delle recenti tragedie sul lavoro e del crescente problema delle irregolarità, il Governo italiano ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel settore edile. Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo, viene istituita la “Patente a Crediti“, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Questo sistema sarà obbligatorio per coloro che operano nei cantieri edili e mira a promuovere la sicurezza e la regolarità nel settore. La patente a crediti funziona su un meccanismo simile a quello della patente di guida, con un punteggio iniziale di trenta crediti che può subire decurtazioni in caso di violazioni.
Requisiti rilascio patente
La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a condizione che il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo soddisfi i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
- Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Punteggio patente
La patente avrà un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di farlo con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili.
L’attività in cantieri da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Decurtazioni crediti
La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- Per violazioni stabilite nell’Allegato I del Dlgs 81/2008, la decurtazione è di 10 crediti.
- Se le violazioni espongono i lavoratori ai rischi elencati nell’Allegato XI del Dlgs 81/2008, si perdono 7 crediti.I provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, comportano una perdita di 5 crediti.
- Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- La morte: 20 crediti;
- Un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- Un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Reintegro crediti
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Dopo due anni dalla decurtazione, la patente può essere incrementata di un credito per ogni anno successivo, fino a un massimo di dieci crediti, a condizione che non siano state commesse ulteriori violazioni. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.
Esonero patente a crediti
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008, introducendo l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.
Apposita sezione del portale nazionale del sommerso
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente. Vi ricordiamo che tale sistema sarà obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 1° ottobre 2024.
Vi invitiamo a prendere visione di queste nuove disposizioni e a prepararvi per l’adeguamento ai nuovi requisiti.
Per ulteriori informazioni o assistenza, non esitate a contattarci.