Bozza definitiva dell’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la Sicurezza sul Lavoro

Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con una nota del 13 maggio 2024. Questo nuovo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista probabilmente dopo l’estate 2024, porta con sé importanti novità e cambiamenti. Vediamo insieme i punti salienti.

Come previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.L. 146/2021 e dalla Legge di conversione 215/2021, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per provvedere “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione.” Gli accordi interessati sono:

  • Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori.
  • Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro.
  • Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni introduce significativi cambiamenti nei percorsi formativi. Di seguito, le principali modifiche:

  • Datori di Lavoro: Il corso per i datori di lavoro avrà una durata minima di 16 ore e dovrà essere completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sarà inoltre previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà una durata minima di 6 ore.
  • Preposti: La durata del corso per i preposti sarà di 12 ore, un aumento rispetto alle 8 ore attualmente previste. Non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning, né per il corso base né per l’aggiornamento. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con una durata minima di 6 ore.
  • Dirigenti: Per i dirigenti, il corso sarà di 12 ore rispetto alle 16 ore attuali, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con una durata minima di 6 ore.
  • Ambienti Confinati: Il corso, che precedentemente non era normato nei contenuti e nella durata, prevederà ora 12 ore di formazione di base, di cui 8 di parte pratica.

Oltre a riconfermare la formazione sull’uso di attrezzature già previste nell’accordo del 2012, come per esempio carrelli elevatori, PLE e Gru, il nuovo accordo introduce l’obbligatorietà della formazione per ulteriori attrezzature:

  • Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  • Caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  • Carroponte: 4 ore di teoria e 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina; 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando; 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.

Oltre ai cambiamenti nei percorsi formativi, la bozza dell’accordo introduce altre importanti novità:

  • Requisiti dei Soggetti Formatori: Definisce chi può erogare la formazione, garantendo qualità e competenza.
  • Modalità di Progettazione dei Corsi: Stabilisce linee guida chiare per la strutturazione dei corsi di formazione.
  • Modalità di Erogazione della Formazione: Specifica le tecniche e le modalità attraverso le quali la formazione deve essere erogata, garantendo l’efficacia dell’apprendimento.

La bozza prevede anche nuove modalità di verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i discenti dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Introduce inoltre il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari. Questi ed altri aspetti saranno trattati in articoli di approfondimento successivi.

Si ricorda che la bozza è definitiva, ma potenzialmente soggetta a possibili ulteriori modifiche e integrazioni prima della pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale.

Se vuoi avere maggiori dettagli sulle novità dell’Accordo Stato-Regioni o devi organizzare dei corsi di formazione per le figure della tua azienda, non esitare a contattarci chiamando il numero 045 7901403 o scrivendo all’indirizzo mail formazione@aerreuno.com.
Siamo a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie.

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