a cura del dott. Lorenzo Scipioni
Il Datore di Lavoro è definito giuridicamente come il titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti e il responsabile ultimo dell’organizzazione aziendale. È colui che detiene i poteri decisionali e di spesa necessari a gestire l’attività lavorativa. Questo ruolo comporta obblighi precisi, alcuni di questi, non delegabili.
Partendo da quest’ultimi, il Datore di Lavoro non può mai delegare:
- La Valutazione dei Rischi: È compito esclusivo del Datore di Lavoro identificare tutti i potenziali rischi presenti nell’ambiente e nelle attività lavorative e documentare questa analisi nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), indicando anche le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare.
- La Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Selezionare la figura competente (che può essere interna o esterna, a seconda delle dimensioni e dei rischi aziendali) che lo affiancherà nella gestione della sicurezza è una sua prerogativa esclusiva.
Oltre a questi obblighi “cardine”, il Datore di Lavoro ha una serie di altri compiti cruciali. Deve organizzare e attuare le misure di prevenzione e protezione identificate nella valutazione dei rischi. È suo dovere garantire un’adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi specifici del loro lavoro e sulle procedure di sicurezza. Deve inoltre predisporre e organizzare la gestione delle emergenze, come la prevenzione incendi, il primo soccorso e le procedure di evacuazione, nominando i rispettivi addetti. Inoltre, quando necessario, deve assicurare la sorveglianza sanitaria attraverso la nomina del Medico Competente. È infine suo compito comunicare gli infortuni all’INAIL.
Pur potendo delegare formalmente alcuni compiti operativi legati alla sicurezza a figure interne (come i dirigenti), purché queste siano dotate di poteri decisionali, autonomia di spesa e adeguata competenza, la responsabilità ultima della corretta attuazione di tutte le misure di sicurezza rimane sempre e comunque in capo al Datore di Lavoro.
L’identificazione del Datore di Lavoro si può desumere a seconda della forma giuridica dell’impresa, tenendo però sempre a mente il ruolo che possono avere eventuali figure di supporto:
- Ditta Individuale: Il Datore di Lavoro, purché abbia dei dipendenti, è il titolare stesso dell’attività.
- Società di Persone: Sono Datori di Lavoro i soci che hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (soci accomandatari nelle S.a.s., tutti i soci nelle S.n.c.). Nota bene: nelle S.n.c. le sanzioni non vengono divise tra i soci, ma ognuno di loro risponde personalmente, quindi la sanzione viene ripetuta per ciascun socio. È possibile redigere un atto sostitutivo di notorietà nel quale viene individuato un socio che ha capacità decisionali e di spesa nell’ambito della sicurezza, costui sarà il Datore di Lavoro.
- Società di Capitali: Qui il ruolo formalmente ricade sulla persona fisica che detiene i poteri esecutivi. Nella S.r.l. è tipicamente l’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato. Nella S.p.A., può essere l’Amministratore Delegato (se designato con specifici poteri gestionali) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione. È fondamentale ricordare che, anche in queste società, la responsabilità penale in materia di sicurezza è sempre personale per chi ricopre il ruolo di Datore di Lavoro, pur rimanendo la responsabilità patrimoniale limitata al capitale sociale.
- Società Cooperative: L’identificazione del Datore di Lavoro dipende dalla struttura organizzativa e dalle deleghe, coincidendo solitamente con gli amministratori o il presidente dotati dei necessari poteri gestionali e decisionali.
Anche quando la figura del datore di lavoro non appare immediatamente chiara o formalmente definita all’interno di un’organizzazione complessa, la legge italiana non lascia spazio a vuoti di responsabilità. Entra in gioco il principio di effettività, un criterio fondamentale nel D.Lgs. 81/08. Questo principio stabilisce che la responsabilità non dipende esclusivamente da un titolo formale (come “amministratore delegato” o “presidente”), ma dall’esercizio concreto dei poteri decisionali e di spesa in materia di organizzazione aziendale e, specificamente, di salute e sicurezza sul lavoro.
In pratica se un soggetto, anche se non formalmente investito di un titolo, esercita in modo autonomo e sostanziale questi poteri nell’ambito specifico della sicurezza, la legge lo considera de facto il datore di lavoro o un suo delegato per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità previsti dal Testo Unico.
Comprendere chi sia il Datore di Lavoro e quali siano i suoi compiti precisi è il primo passo per costruire un ambiente di lavoro sicuro. È una figura che va oltre la semplice gerarchia aziendale, investita dalla legge di una responsabilità etica e giuridica di primaria importanza. La sua azione consapevole, l’adempimento scrupoloso degli obblighi non delegabili e la corretta organizzazione della prevenzione sono fondamentali per tutelare il bene più prezioso: la salute e la sicurezza delle persone al lavoro.
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