tutto sul rentri

Pubblicato il 31 maggio 2023, è ufficialmente entrato in vigore dal 15/06/2023 il RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, introdotto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023.

Il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 rappresenta l’ultima normativa di riferimento per il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Questo decreto introduce significative novità e specifiche per la tracciabilità dei rifiuti, regolando in dettaglio il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale, in conformità all’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una fase sperimentale del RENTRI, uno strumento cruciale per il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Questo periodo di prova è inteso come un’opportunità per i futuri utenti del sistema per familiarizzare con le nuove procedure e adempimenti, incrementando così l’usabilità del sistema prima del suo lancio definitivo.
Sul portale ufficiale è stata introdotta una nuova sezione denominata RENTRI-DEMO, accessibile tramite SPID, CNS e CIE. Quest’area dimostrativa offre un’esperienza utente simile a quella del portale ufficiale, permettendo agli utenti di:

  • Esaminare le informazioni richieste durante la registrazione,
  • Valutare le funzionalità dei servizi di supporto di RENTRI per la gestione digitale dei registri cronologici di carico e scarico,
  • Testare i servizi di supporto per la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari cartacei di identificazione dei rifiuti,
  • Sperimentare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

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Sono state pubblicate con il Decreto Direttoriale n.251/2023 le modalità operative per la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e del formulario, per i quali il decreto RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha previsto i nuovi modelli.
Sono quindi assolutamente di primaria importanza i due allegati del Decreto, che riportiamo qui di seguito:




Il Decreto Direttoriale n.143/2023 definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59. Il documento si compone di 18 sezioni, chiamate MODALITA’ OPERATIVE, utili a fornire indicazioni sull’effettiva operatività del portale RENTRI.

A questo link il decreto completo.

Ecco di seguito un riepilogo delle varie modalità operative descritte dal Decreto Direttoriale n. 143/2023:

  • Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
  • Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo (modalità 4-7)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
  • Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
  • Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)


Pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 Settembre 2023, contenente la Tabella sulle scadenze del RENTRI.

I CHIARIMENTI SUI TEMPI

Il decreto del 22 Settembre punta a fare chiarezza sui tempi di applicazione dei vari obblighi legati al RENTRI, dall’iscrizione all’utilizzo obbligatorio dei modelli online. Ecco quindi la tabella delle scadenze:

SOGGETTIEnti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendentiTutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1
ISCRIZIONE AL RENTRIA decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
ADOZIONE NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTROA decorrere dal 13 febbraio 2025A decorrere dal 13 febbraio 2025A decorrere dal 13 febbraio 2025
OBBLIGO TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALEA decorrere dal 13 febbraio 2025Dalla data di iscrizione al RENTRIDalla data di iscrizione al RENTRI
OBBLIGO EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALEA decorrere dal 13 febbraio 2026A decorrere dal 13 febbraio 2026A decorrere dal 13 febbraio 2026



  • COS’E’ IL RENTRI E COSA CAMBIA

Introdotto con il DM 4 aprile 2023, n. 59, il RENTRI si propone di modificare la gestione dei rifiuti sia su base documentale che operativa. La novità fondamentale è la transizione da un sistema principalmente cartaceo ad un sistema digitale basato sulla disponibilità e condivisione dei dati. Cambiano e vengono introdotte modalità di condivisione dei dati tra tutti gli attori della gestione dei rifiuti, dal produttore al destinatario, passando per l’intermediario e l’autotrasportatore, fino all’organo di controllo; cambiano inoltre modelli e formati dei registri e del formulario, insieme alla loro compilazione, vidimazione e tenuta. Viene introdotto poi l’obbligo di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali Pericolosi (ad eccezione dei propri rifiuti).

  • UN NUOVO SISTRI?

No, non si tratta (fortunatamente) di un nuovo SISTRI. Sebbene l’intenzione rimanga quella di digitalizzare il flusso documentale e di dati collegato alla gestione dei rifiuti, ci pare di poter affermare che il RENTRI si distanzia dal suo “amato” predecessore per la modalità e i mezzi con cui cerca di arrivare al medesimo fine: pare subito evidente infatti un collegamento tra gestione pratica dei rifiuti e obblighi introdotti. In termini di semplificazione va certamente sottolineata la scelta di affidare la gestione del RENTRI direttamente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente che già si distingue positivamente per tempi e modi del suo operato.

  • PER CHI E DA QUANDO SARA’ OBBLIGATORIO

All’Art. 13 del DM 59/2023 vengono già chiarite le tempistiche di iscrizione al RENTRI rispetto all’entrata in vigore (15/06/2023):

  • per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2024 al 13/02/2025;
  • per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/06/2025 al 14/08/2025;
  • per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2025 al 13/02/2026.

Per dubbi e domande puoi contattarci chiamando il numero 045 7901403 e scrivendoci all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.