RENTRI: tutto quello che sappiamo

Pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 Settembre 2023, contenente la Tabella sulle scadenze del RENTRI.

I CHIARIMENTI SUI TEMPI

Il decreto del 22 Settembre punta a fare chiarezza sui tempi di applicazione dei vari obblighi legati al RENTRI, dall’iscrizione all’utilizzo obbligatorio dei modelli online. Ecco quindi la tabella delle scadenze:

SOGGETTIEnti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendentiTutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1
ISCRIZIONE AL RENTRIA decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
ADOZIONE NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTROA decorrere dal 13 febbraio 2025A decorrere dal 13 febbraio 2025A decorrere dal 13 febbraio 2025
OBBLIGO TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALEA decorrere dal 13 febbraio 2025Dalla data di iscrizione al RENTRIDalla data di iscrizione al RENTRI
OBBLIGO EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALEA decorrere dal 13 febbraio 2026A decorrere dal 13 febbraio 2026A decorrere dal 13 febbraio 2026



  • COS’E’ IL RENTRI E COSA CAMBIA

Introdotto con il DM 4 aprile 2023, n. 59, il RENTRI si propone di modificare la gestione dei rifiuti sia su base documentale che operativa. La novità fondamentale è la transizione da un sistema principalmente cartaceo ad un sistema digitale basato sulla disponibilità e condivisione dei dati. Cambiano e vengono introdotte modalità di condivisione dei dati tra tutti gli attori della gestione dei rifiuti, dal produttore al destinatario, passando per l’intermediario e l’autotrasportatore, fino all’organo di controllo; cambiano inoltre modelli e formati dei registri e del formulario, insieme alla loro compilazione, vidimazione e tenuta. Viene introdotto poi l’obbligo di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali Pericolosi (ad eccezione dei propri rifiuti).

  • UN NUOVO SISTRI?

No, non si tratta (fortunatamente) di un nuovo SISTRI. Sebbene l’intenzione rimanga quella di digitalizzare il flusso documentale e di dati collegato alla gestione dei rifiuti, ci pare di poter affermare che il RENTRI si distanzia dal suo “amato” predecessore per la modalità e i mezzi con cui cerca di arrivare al medesimo fine: pare subito evidente infatti un collegamento tra gestione pratica dei rifiuti e obblighi introdotti. In termini di semplificazione va certamente sottolineata la scelta di affidare la gestione del RENTRI direttamente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente che già si distingue positivamente per tempi e modi del suo operato.

  • PER CHI E DA QUANDO SARA’ OBBLIGATORIO

All’Art. 13 del DM 59/2023 vengono già chiarite le tempistiche di iscrizione al RENTRI rispetto all’entrata in vigore (15/06/2023):

  • per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2024 al 13/02/2025;
  • per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/06/2025 al 14/08/2025;
  • per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2025 al 13/02/2026.

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