Pubblicato il 31 maggio 2023, è ufficialmente entrato in vigore dal 15/06/2023 il RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, introdotto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023.
AGGIORNAMENTO DEL 04/04/2024: APPROFONDIMENTO SUL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE
Il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 rappresenta l’ultima normativa di riferimento per il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Questo decreto introduce significative novità e specifiche per la tracciabilità dei rifiuti, regolando in dettaglio il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale, in conformità all’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una fase sperimentale del RENTRI, uno strumento cruciale per il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Questo periodo di prova è inteso come un’opportunità per i futuri utenti del sistema per familiarizzare con le nuove procedure e adempimenti, incrementando così l’usabilità del sistema prima del suo lancio definitivo.
Sul portale ufficiale è stata introdotta una nuova sezione denominata RENTRI-DEMO, accessibile tramite SPID, CNS e CIE. Quest’area dimostrativa offre un’esperienza utente simile a quella del portale ufficiale, permettendo agli utenti di:
- Esaminare le informazioni richieste durante la registrazione,
- Valutare le funzionalità dei servizi di supporto di RENTRI per la gestione digitale dei registri cronologici di carico e scarico,
- Testare i servizi di supporto per la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari cartacei di identificazione dei rifiuti,
- Sperimentare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.
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AGGIORNAMENTO DEL 21/12/2023: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO
Sono state pubblicate con il Decreto Direttoriale n.251/2023 le modalità operative per la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e del formulario, per i quali il decreto RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha previsto i nuovi modelli.
Sono quindi assolutamente di primaria importanza i due allegati del Decreto, che riportiamo qui di seguito:
- Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
- Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
AGGIORNAMENTO DEL 07/11/2023: MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Il Decreto Direttoriale n.143/2023 definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59. Il documento si compone di 18 sezioni, chiamate MODALITA’ OPERATIVE, utili a fornire indicazioni sull’effettiva operatività del portale RENTRI.
A questo link il decreto completo.
Ecco di seguito un riepilogo delle varie modalità operative descritte dal Decreto Direttoriale n. 143/2023:
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)
AGGIORNAMENTO DEL 22/09/2023: LE DATE DI APPLICAZIONE
Pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 Settembre 2023, contenente la Tabella sulle scadenze del RENTRI.
I CHIARIMENTI SUI TEMPI
Il decreto del 22 Settembre punta a fare chiarezza sui tempi di applicazione dei vari obblighi legati al RENTRI, dall’iscrizione all’utilizzo obbligatorio dei modelli online. Ecco quindi la tabella delle scadenze:
SOGGETTI | Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 | Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti | Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 |
ISCRIZIONE AL RENTRI | A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 | A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
ADOZIONE NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 13 febbraio 2025 |
OBBLIGO TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALE | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | Dalla data di iscrizione al RENTRI | Dalla data di iscrizione al RENTRI |
OBBLIGO EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE | A decorrere dal 13 febbraio 2026 | A decorrere dal 13 febbraio 2026 | A decorrere dal 13 febbraio 2026 |
- COS’E’ IL RENTRI E COSA CAMBIA
Introdotto con il DM 4 aprile 2023, n. 59, il RENTRI si propone di modificare la gestione dei rifiuti sia su base documentale che operativa. La novità fondamentale è la transizione da un sistema principalmente cartaceo ad un sistema digitale basato sulla disponibilità e condivisione dei dati. Cambiano e vengono introdotte modalità di condivisione dei dati tra tutti gli attori della gestione dei rifiuti, dal produttore al destinatario, passando per l’intermediario e l’autotrasportatore, fino all’organo di controllo; cambiano inoltre modelli e formati dei registri e del formulario, insieme alla loro compilazione, vidimazione e tenuta. Viene introdotto poi l’obbligo di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali Pericolosi (ad eccezione dei propri rifiuti).
- UN NUOVO SISTRI?
No, non si tratta (fortunatamente) di un nuovo SISTRI. Sebbene l’intenzione rimanga quella di digitalizzare il flusso documentale e di dati collegato alla gestione dei rifiuti, ci pare di poter affermare che il RENTRI si distanzia dal suo “amato” predecessore per la modalità e i mezzi con cui cerca di arrivare al medesimo fine: pare subito evidente infatti un collegamento tra gestione pratica dei rifiuti e obblighi introdotti. In termini di semplificazione va certamente sottolineata la scelta di affidare la gestione del RENTRI direttamente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente che già si distingue positivamente per tempi e modi del suo operato.
- PER CHI E DA QUANDO SARA’ OBBLIGATORIO
All’Art. 13 del DM 59/2023 vengono già chiarite le tempistiche di iscrizione al RENTRI rispetto all’entrata in vigore (15/06/2023):
- per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2024 al 13/02/2025;
- per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/06/2025 al 14/08/2025;
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2025 al 13/02/2026.
Per dubbi e domande puoi contattarci chiamando il numero 045 7901403 e scrivendoci all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.