RENTRI: tutto quello che sappiamo
LE DATE DI APPLICAZIONE
Pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 Settembre 2023, contenente la Tabella sulle scadenze del RENTRI.
I CHIARIMENTI SUI TEMPI
Il decreto del 22 Settembre punta a fare chiarezza sui tempi di applicazione dei vari obblighi legati al RENTRI, dall’iscrizione all’utilizzo obbligatorio dei modelli online. Ecco quindi la tabella delle scadenze:
SOGGETTI | Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 | Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti | Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 |
ISCRIZIONE AL RENTRI | A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 | A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
ADOZIONE NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | A decorrere dal 13 febbraio 2025 |
OBBLIGO TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALE | A decorrere dal 13 febbraio 2025 | Dalla data di iscrizione al RENTRI | Dalla data di iscrizione al RENTRI |
OBBLIGO EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE | A decorrere dal 13 febbraio 2026 | A decorrere dal 13 febbraio 2026 | A decorrere dal 13 febbraio 2026 |
- COS’E’ IL RENTRI E COSA CAMBIA
Introdotto con il DM 4 aprile 2023, n. 59, il RENTRI si propone di modificare la gestione dei rifiuti sia su base documentale che operativa. La novità fondamentale è la transizione da un sistema principalmente cartaceo ad un sistema digitale basato sulla disponibilità e condivisione dei dati. Cambiano e vengono introdotte modalità di condivisione dei dati tra tutti gli attori della gestione dei rifiuti, dal produttore al destinatario, passando per l’intermediario e l’autotrasportatore, fino all’organo di controllo; cambiano inoltre modelli e formati dei registri e del formulario, insieme alla loro compilazione, vidimazione e tenuta. Viene introdotto poi l’obbligo di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali Pericolosi (ad eccezione dei propri rifiuti).
- UN NUOVO SISTRI?
No, non si tratta (fortunatamente) di un nuovo SISTRI. Sebbene l’intenzione rimanga quella di digitalizzare il flusso documentale e di dati collegato alla gestione dei rifiuti, ci pare di poter affermare che il RENTRI si distanzia dal suo “amato” predecessore per la modalità e i mezzi con cui cerca di arrivare al medesimo fine: pare subito evidente infatti un collegamento tra gestione pratica dei rifiuti e obblighi introdotti. In termini di semplificazione va certamente sottolineata la scelta di affidare la gestione del RENTRI direttamente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente che già si distingue positivamente per tempi e modi del suo operato.
- PER CHI E DA QUANDO SARA’ OBBLIGATORIO
All’Art. 13 del DM 59/2023 vengono già chiarite le tempistiche di iscrizione al RENTRI rispetto all’entrata in vigore (15/06/2023):
- per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2024 al 13/02/2025;
- per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/06/2025 al 14/08/2025;
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, quindi dal 15/12/2025 al 13/02/2026.
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