I nuovi decreti antincendio – prossima entrata in vigore

Tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2022 entreranno in vigore i tre decreti emanati dal Ministero dell’Interno nel corso del 2021 in materia di antincendio, che pezzo per pezzo sostituiranno e abrogheranno il DM 10 marzo 1998 che per più di vent’anni ha normato le misure generali antincendio delle attività lavorative e la relativa valutazione dei rischi.

I tre decreti:

  • DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
  • DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
  • DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

I tre decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto il DM 01 settembre 2021 sarà valido a partire dal 25 settembre 2022, il DM 02 settembre 2021 sarà valido a partire dal 4 ottobre 2022 mentre il DM 03 settembre 2021 sarà valido a partire dal 29 ottobre 2022.

Con il presente articolo approfondiremo le principali novità introdotte dai tre decreti rispetto a quanto previsto all’attuale normativa.

DM 01 settembre 2021- Decreto CONTROLLI
(entrata in vigore 25/09/2022)

Il decreto si prefigge di regolamentare in maniera più attenta e articolata la gestione degli impianti/attrezzature antincendio, tre aspetti in particolare:

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

La figura del “tecnico manutentore qualificato”

Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 e viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

In sintesi

In sintesi le principali novità che coinvolgono le aziende introdotte da questo primo decreto sono:

  • aggiornare la qualifica della ditta incaricata alle manutenzioni o attraverso un aggiornamento del contratto o anche attraverso idoneità tecnico professionale prevista nel DUVRI in cui l’impresa dovrà attestare che il proprio personale è in possesso dei requisiti indicati dal decreto in questione;
  • se non già effettuato, attivazione di un registro dei controlli in cui riportare tutte le manutenzioni e controlli periodici effettuati sui vari impianti antincendio. A titolo indicativo e non esaustivo ricordiamo che oltre agli estintori e gli idranti si dovranno sottoporre ai controlli, secondo le indicazioni del costruttore (e non semestralmente come richiesto dalla “vecchia” norma): le porte tagliafuoco, i sistemi di apertura delle porte di emergenza, le luci di emergenza, i sistemi di rilevazione antincendio, sistema di spegnimento automatico, la segnaletica;
  • attivazione della sorveglianza interna anche tramite proprio personale istruito, ossia controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio mediante l’uso di liste di controllo predisposte.

DM 02 settembre 2021- Decreto SGA
(entrata in vigore 04/10/2022)

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco).

E fin qui niente di nuovo rispetto al decreto del ‘98; viene, invece, introdotta una nuova condizione in cui si rende obbligatorio il piano di emergenza:

  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:

  • si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio. Con il vecchio decreto questa attività veniva demandata all’amministratore dell’immobile, mentre ora saranno i singoli datori di lavoro a doversi attivare.

Livelli di rischio incendio

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.

Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Rientreranno nelle attività di livello 2:

  • i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, che in generale non presentano grandi novità, ad esempio:

  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno / case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti (e non più lavoratori, come indicato nel precedente decreto);

È da precisare che viene però introdotta una nuova attività, inserita nel livello di rischio superiore-livello 3:

  • stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) e che saranno soggetti anche all’esame di idoneità tecnica presso i VVF.

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.  Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

In sintesi

Le principali novità che coinvolgono le aziende introdotte da questo secondo decreto sono:

  • nuova nomenclatura del livello di rischio degli addetti antincendio (livello 1, 2 e 3) che è diverso dalla classificazione del rischio aziendale che emerge dalla valutazione dei rischi (vedi paragrafo successivo DM 03 settembre 2021, basso e non basso)
  • periodicità tassativa per l’aggiornamento quinquennale anche per i corsi già fatti
  • prove pratiche anche per corsi e gli aggiornamenti futuri per quelli di livello 1 (ex basso)
  • classificazione a livello 3 (ex elevato) per le attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti (escluso gli inerti) con necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso i VVF (ossia esame finale pratico e teorico presso i VVF)
  • obbligo Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori

DM 03 settembre 2021- Decreto MINICODICE
(entra in vigore 29/10/2022)

Il D.M. 03/9/2021 conclude l’opera trattando i seguenti temi:

  • la Valutazione del Rischio Incendio;
  • i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008;
  • abrogando in modo completo il “vecchio” D.M. 10/3/98.

Il nuovo D.M. 3/9/21 fornisce indicazioni in merito alla Valutazione dei Rischi di Incendio e sulle conseguenti misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del Rischio di Incendio. La Valutazione del Rischio Incendi è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, pur identificando i luoghi a basso rischio incendio, non sono più presenti i 3 livelli di rischio incendio denominati:

  • basso
  • medio
  • elevato

I criteri per la Valutazione del Rischio Incendio sono contenuti nell’Allegato I del D.M. 3/9/21, ma solo per i luoghi di lavoro a BASSO rischio incendio (vedremo tra poco quali sono) e ricalcano sostanzialmente quelli presenti nel D.M. 10/3/98; di conseguenza le altre attività saranno classificate NON basso, seppure la norma non utilizzi espressamente questa classificazione.

LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Per la scelta delle misure di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.

  1. luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (ossia sia quelle attività ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 e quindi soggette a CPI o SCIA ma anche quelle non ricomprese ma che risultano dotate di Regole Tecniche di Prevenzione Incendi (es. centrali termiche, uffici con oltre 25 persone presenti…))
  2. Luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/2021 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (il cosiddetto minicodice di Prevenzione Incendi).
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO?

L’allegato I del D.M. 3/9/21 considera come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende q f  > 900 MJ/m 2 )
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere: saldatura, lavorazioni a caldo,  uso di fiamme libere…)

QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO?

Il D.M. 3 settembre 2021 fornisce criteri:

  • per la Valutazione del Rischio Incendio
  • per la scelta delle misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio

da adottare per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, producendo quello che potremmo definire un MINI CODICE di Prevenzione Incendi.

Il MINI CODICE di Prevenzione Incendi dà indicazioni in merito a:

  • Valutazione del Rischio di Incendio
  • Strategia Antincendio

trattando le misure di prevenzione incendi e di protezione antincendio quali:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE NELLA PREVENZIONE INCENDI?

L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008ovvero:

  • nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL D.M. 3 SETTEMBRE 2021?

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, che abroga completamente il D.M. 10/3/98, entrerà in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29/10/2022.

In sintesi

Le principali novità che coinvolgono le aziende introdotte da questo ultimo decreto sono:

  • nuovi criteri per la classificazione del rischio incendio che prevedono due classi – rischio BASSO e NON BASSO, diversi da quelli previsti per la classificazione degli addetti antincendio
  • nuovi criteri di progettazione (Mini Codice) degli ambienti di lavoro delle attività a rischio Basso
  • i nuovi criteri si applicano alle nuove attività o a quelle che presenteranno modifiche sostanziali
  • per le attività a rischio incendio Non Basso per i criteri di progettazione si rimanda alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi o codice di prevenzione incendi

I nostri riferimenti

Se hai bisogno di chiarimenti o di qualche informazione in più, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo sicurezza@aerreuno.com – riferimento Claudio Pachera.

Condividi questo post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Scopri gli altri articoli