Il preposto non è solo un nome nell’organigramma: obblighi del datore di lavoro e responsabilità operative

Il preposto svolge un ruolo centrale nella sicurezza sul lavoro: vigila sulle attività, interviene in presenza di comportamenti non conformi e segnala le situazioni di pericolo. Scopri quali sono i suoi obblighi, le responsabilità del datore di lavoro e la formazione necessaria per svolgere correttamente questa funzione.

a cura del dott. in ing. Claudio Pachera

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano la crescente centralità del preposto nel sistema aziendale di prevenzione. Non si tratta semplicemente del lavoratore più esperto o del capo reparto individuato informalmente, ma della persona chiamata a esercitare concretamente la vigilanza sulle attività lavorative, intervenendo quandorileva comportamenti non sicuri, violazioni delle procedure o condizioni di pericolo.

La presenza di un preposto preparato e consapevole del proprio ruolo rappresenta uno degli elementi fondamentali per garantire l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza definite dall’azienda.

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, il preposto deve:

  • vigilare sul rispetto delle disposizioni aziendali e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione;
  • intervenire per correggere i comportamenti non conformi;
  • interrompere l’attività del lavoratore in caso di persistente inosservanza delle disposizioni di sicurezza;
  • sospendere temporaneamente l’attività quando rileva condizioni di pericolo;
  • segnalare tempestivamente le criticità al datore di lavoro o al dirigente;
  • impedire che comportamenti o prassi operative pericolose diventino consuetudini tollerate.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il preposto non può giustificare la propria inerzia sostenendo di essersi limitato a seguire le decisioni dei superiori. Gli obblighi di vigilanza, intervento e segnalazione derivanti dalla sua posizione rimangono infatti autonomi, anche quando altri soggetti aziendali, come il datore di lavoro o il dirigente, sono contemporaneamentetitolari di obblighi di sicurezza.

Analogamente, nei contesti in cui operano più imprese, il dovere di segnalazione non riguarda esclusivamente i propri lavoratori. Una situazione di pericolo conosciuta deve essere comunicata alle altre figure coinvolte nel coordinamento delle attività.


L’attribuzione di specifici obblighi al preposto non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità. L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro e ai dirigenti di individuare il preposto o i preposti necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

L’individuazione non può quindi essere considerata un semplice adempimento documentale. Il datore di lavoro deve verificare concretamente:

  • quali reparti, turni, squadre o attività richiedano una vigilanza diretta;
  • se il numero dei preposti sia adeguato alla struttura e alla complessità aziendale;
  • chi eserciti la funzione durante assenze, ferie, malattie o turni differenti;
  • se il preposto disponga realmente dell’autorità necessaria per intervenire;
  • se siano chiare le modalità di segnalazione delle criticità e di interruzione delle attività

La Corte di Cassazione ha evidenziato, in diverse occasioni, che non è sufficiente individuare formalmente un preposto se l’organizzazione non garantisce poi una vigilanza effettiva durante lo svolgimento delleattività.

In particolare, in caso di assenza del preposto, il datore di lavoro deve assicurare la presenza di un sostituto oppure organizzare diversamente la vigilanza, senza lasciare lavorazioni potenzialmente pericoloseprive di un controllo operativo.

La mancata individuazione del preposto, la sua presenza solamente formale oppure l’assenza di adeguate sostituzioni rappresentano pertanto una carenza dell’organizzazione aziendale, che può determinare una responsabilità diretta del datore di lavoro in caso di infortunio.


Il preposto deve conoscere non soltanto i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma anche i propri compiti, i propri poteri e i limiti del ruolo ricoperto. Deve sapere:

  • quando intervenire;
  • come richiamare un lavoratore;
  • come gestire una persistente inosservanza;
  • quando interrompere temporaneamente un’attività;
  • come documentare e trasmettere una segnalazione;
  • quando richiedere l’intervento del datore di lavoro o del dirigente.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede per i preposti una formazione iniziale della durata minima di 12 ore, successiva alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. La formazione deve approfondire, tra gli altri aspetti:

  • individuazione ed effettività del ruolo;
  • compiti e obblighi del preposto;
  • modalità di vigilanza;
  • gestione delle non conformità;
  • interruzione dell’attività;
  • informazione e segnalazione;
  • comunicazione con lavoratori, dirigenti e datore di lavoro;
  • rischi specifici presenti nel contesto aziendale.

L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità biennale, per una durata minima di 6 ore, e comunque ogni volta che cambiamenti organizzativi, nuovi rischi o verifiche dell’efficacia della formazione ne evidenzino la necessità.

Non è quindi sufficiente che il lavoratore abbia esperienza o che abbia ricevuto indicazioni informali dai colleghi. La giurisprudenza ha più volte ricordato che l’affiancamento operativo e la trasmissione verbale delle modalità di lavoro non possono sostituire la formazione e l’addestramento previsti dalla normativa.

Un preposto non correttamente individuato, formato o legittimato a intervenire può determinare:

  • tolleranza di comportamenti non sicuri;
  • tolleranza di comportamenti non sicuri;
  • mancato rispetto delle procedure;
  • utilizzo improprio di macchine e attrezzature;
  • mancata segnalazione di guasti e condizioni di pericolo;
  • prosecuzione delle attività anche in presenza di rischi gravi;
  • difficoltà nel comprendere chi debba impartire e far rispettare le disposizioni;
  • conflitti organizzativi tra preposti, responsabili e lavoratori;
  • difficoltà nell’interrompere attività produttive non sicure.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno inoltre evidenziato che la tolleranza di prassi pericolose, soprattutto quando finalizzata a evitare rallentamenti o interruzioni della produzione, può comportareresponsabilità non soltanto per le persone fisiche coinvolte, ma anche per l’organizzazione aziendale.

Quando la violazione delle misure di sicurezza produce un risparmio di tempo, una riduzione dei costi o un altro possibile vantaggio per l’impresa, può infatti assumere rilievo anche la responsabilità amministrativadell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ogni datore di lavoro dovrebbe verificare periodicamente che:

  1. i preposti siano chiaramente individuati e conosciuti dai lavoratori;
  1. siano definiti i reparti, i turni, le squadre e le attività affidate a ciascun preposto;
  1. siano previste adeguate sostituzioni in caso di assenza;
  1. la formazione iniziale e gli aggiornamenti siano stati completati;
  1. la formazione sia coerente con i rischi e con le caratteristiche effettive dell’azienda;
  1. il preposto disponga dell’autorità necessaria per intervenire e interrompere le attività;
  1. esistano modalità chiare e tracciabili per segnalare le non conformità;
  1. le segnalazioni dei preposti vengano effettivamente prese in carico;
  1. venga verificata nel tempo la capacità del preposto di svolgere concretamente il proprio ruolo;
  1. non siano tollerate prassi operative in contrasto con le procedure aziendali.

Il preposto costituisce il collegamento operativo tra le decisioni organizzative del datore di lavoro e ciò che accade concretamente nei reparti, nei cantieri e durante le attività lavorative.

Per questo motivo, una corretta individuazione, formazione e legittimazione del preposto non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma una delle principali condizioni per rendere realmente efficace il sistema aziendale di prevenzione. La responsabilità del preposto non sostituisce quella del datore di lavoro.

È compito del datore di lavoro predisporre un’organizzazione nella quale la vigilanza sia effettiva, continuativa e adeguata ai rischi presenti. Quando il ruolo del preposto non è chiaramente definito o non viene sostenuto da una formazione adeguata, aumenta il rischio che le misure previste sulla carta non vengano concretamente applicate, con possibili conseguenze sia sul piano infortunistico sia su quello delle responsabilità penali e organizzative.


Iscriviti alla nostra newsletter informativa

Scopri gli ultimi articoli

Condividi questo post:
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp