Datore di lavoro e RSPP: l’ affidamento ha dei limiti (e la Cassazione lo ribadisce)

rspp

a cura del dott. Lorenzo Scipioni

Quando si parla di sicurezza sul lavoro, spesso si sente dire che il datore di lavoro “può fare affidamento” sul proprio RSPP per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR. Ma attenzione: non si tratta di un affidamento illimitato. La legge e la giurisprudenza più recente chiariscono che, anche se il datore si avvale della consulenza di un tecnico qualificato, la responsabilità penale in materia di sicurezza resta in capo a lui.

Fidarsi dell’RSPP? Sì, ma non a occhi chiusi

L’RSPP, come sappiamo, svolge un ruolo di supporto tecnico e consulenziale: ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, assiste il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione.

Tuttavia, se l’RSPP non segnala un rischio o commette un errore di valutazione, il datore di lavoro non è automaticamente esonerato da responsabilità.

Questo perché l’individuazione dei rischi non richiede sempre competenze specialistiche: molte situazioni pericolose possono (e devono) essere riconosciute anche da chi non è un tecnico, ma usa la diligenza e il buon senso comune.

Il datore di lavoro ha un ruolo attivo

Pur non essendo obbligato a possedere competenze specialistiche in materia di sicurezza, il datore di lavoro non può considerarsi un soggetto “passivo” nella gestione del DVR.

È lui, infatti, il titolare dell’obbligo indelegabile di valutare i rischi e di redigere (o far redigere) il documento relativo.

Questo significa che deve:

  • conoscere l’organizzazione aziendale e le attività svolte;
  • verificare la completezza e l’adeguatezza del DVR rispetto a tali attività;
  • controllare che i rischi più evidenti o intuitivi siano stati effettivamente valutati.

In altre parole, il datore di lavoro deve leggere, comprendere e verificare criticamente il DVR, non limitarsi a firmarlo confidando nell’operato del consulente.

Alcuni casi pratici…

La sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 15 aprile 2024 n. 15406

Un esempio pratico arriva da una recente sentenza della Cassazione.

Nel 2016, in un’azienda che produce manufatti in alluminio, un operaio subì gravi ustioni mentre eseguiva la “scorificazione” di alluminio fuso a circa 700 gradi. L’uomo indossava guanti in pelle, un grembiule e una tuta di cotone: dispositivi chiaramente inadeguati a proteggere dal rischio di schizzi di metallo fuso.

Il datore di lavoro fu condannato per violazione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che impone di fornire DPI adeguati ai rischi presenti.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa sostenne che l’imputato aveva fatto pieno affidamento sul DVR redatto da un ingegnere esterno pochi mesi prima dell’infortunio, e che dunque non poteva conoscere l’inadeguatezza dei dispositivi.

La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso, chiarendo un punto fondamentale:

Il datore di lavoro non può trasferire la propria responsabilità sul tecnico che lo assiste, nemmeno se questi ha redatto il DVR in maniera apparentemente corretta.

La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro può escludere la propria colpa solo se l’informazione fornita dal tecnico non è verificabile con la normale diligenza.

Nel caso concreto, era “di intuitiva evidenza” che guanti in pelle e tuta di cotone non potessero proteggere da schizzi di alluminio a 700 gradi. Dunque, il datore avrebbe dovuto accorgersene.

Interessante il parallelismo proposto dalla Corte: il principio di affidamento nel rapporto datore–RSPP è simile a quello che vale in ambito sanitario tra medici in équipe. Anche il medico meno esperto ha il dovere di segnalare errori evidenti dei colleghi; allo stesso modo, il datore di lavoro deve rilevare i rischi che appaiono evidenti anche a un non tecnico diligente.

Altri casi in linea con lo stesso principio

Il tema non è nuovo. Già in precedenti pronunce (Cass. Pen., Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311 e Cass. Pen., Sez. IV, 26 maggio 2016, n. 22147), la Corte aveva chiarito che la collaborazione dell’RSPP non solleva il datore di lavoro dall’obbligo di verifica.

In un caso del 2018, ad esempio, il DVR non includeva un’operazione di ingrassaggio quotidiana su una betoniera, svolta in condizioni di rischio elevato.

Il documento, redatto con il supporto dell’RSPP, era palesemente lacunoso: non indicava le procedure di sicurezza, né le modalità operative, né i DPI da utilizzare.

Anche in quel caso, la Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro, sottolineando che egli avrebbe dovuto accorgersi delle carenze del documento e chiedere le opportune integrazioni.

Lo stesso discorso per la sentenza del 2016 (Cass. Pen., Sez. IV, n. 22147): la datrice di lavoro si era affidata a una società esterna per la redazione del DVR, invocando il principio di affidamento.

Ma la Corte è stata netta: il datore di lavoro resta l’unico destinatario degli obblighi prevenzionali e deve verificare che il DVR sia completo ed efficace, pena la propria responsabilità per omissione.

In sintesi

La Cassazione lo ha ribadito più volte:

Il principio di affidamento non libera il datore di lavoro dai propri obblighi in materia di sicurezza.

Anche quando si avvale di un RSPP o di un consulente tecnico, il datore deve:

  • leggere e comprendere il DVR;
  • verificare che i rischi evidenti siano effettivamente valutati;
  • controllare che le misure di prevenzione siano realistiche e adeguate.

Fidarsi dell’RSPP è giusto, ma non basta.

Il datore di lavoro resta sempre il garante ultimo della sicurezza in azienda.

Come possiamo supportarti?

Aerreuno affianca imprese e professionisti nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Dei nostri consulenti ti puoi fidare, non solo per la competenza e l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro, ma anche perché il nostro approccio punta a renderti pienamente partecipe e consapevole dei rischi che corrono i lavoratori nella tua azienda, ma alla parte più burocratica e dispendiosa in termini di tempo pensiamo noi!

Contattaci per una consulenza su misura. È il momento giusto per trasformare la burocrazia in prevenzione concreta.

045 7901403

info@aerreuno.com

www.aerreuno.it

Iscriviti alla nostra newsletter informativa

Scopri gli ultimi articoli

Condividi questo post:
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp