Contratto di Lavoro a Chiamata senza DVR 81

Cosa rischia il Datore di Lavoro?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella sua Circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito importanti precisazioni sul contratto di lavoro a chiamata, in particolare in relazione al divieto di stipula del Contratto di Lavoro Intermittente in assenza della Valutazione dei Rischi (DVR 81).

L’INL ha riconfermato ciò che già era stato comunicato in merito, affermando che in casi come questi sono previsti:

– sanzioni amministrative dovute per la mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
– riqualificazione del rapporto di lavoro.

Ora entriamo più nello specifico e vediamo cosa rischia il datore di lavoro in questi casi.

Come detto la citata Circolare dell’INL evidenzia come l’art. 14 del D.Lgs. 81/2015 preveda esplicitamente il divieto di stipula di contratto di lavoro a chiamata senza DVR 81.

Cosa significa? Che, se l’azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, NON può in nessun caso stipulare contratti intermittenti o a chiamata.

Questo implica inoltre, che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in assenza di DVR 81 (violando quindi la normativa), convertirà il rapporto di lavoro intermittente in un normale rapporto di lavoro subordinato.

Il Ministero del Lavoro ha fatto questa precisazione basandosi sul principio generale espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale:

“…la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato…”

È vero che tale principio si applica ai contratti a termine, ma di riflesso può riferirsi a tutti i rapporti di lavoro atipici, fra cui quindi il contratto di lavoro a chiamata.

Così, nel confermare la direzione intrapresa dalla Corte di Cassazione, possiamo riaffermare che in presenza di un contratto di lavoro a chiamata senza DVR 81 aziendale, si avrà la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato (il quale potrà comunque essere a tempo parziale).

La Circolare n. 49 ha il merito di ricordare l’importanza di un adempimento – la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi – non solo ai fini della prevenzione degli infortuni ma anche del corretto utilizzo del lavoro flessibile.

Alleghiamo la citata Lettera Circolare INL numero 49 del 15 marzo 2018 per una lettura completa delle precisazioni in merito al contratto di lavoro a chiamata senza DVR 81.

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