Estintori nei trasporti: chiarimenti sulla compatibilità con la presenza di persone

Ecco cosa ha risposto a proposito il Ministero dei Trasporti

L’Associazione M.A.I.A. ha presentato una domanda al Ministero in merito all’utilizzo di estintori a bordo di mezzi adibiti al trasporto di persone siano essi pullman turistici, scuolabus o altra tipologia di mezzo.

L’Associazione riporta la domanda posta alla Direzione centrale facendo un’approfondita analisi della normativa applicabile e le sue lacune.

Ecco cosa ha risposto a proposito il Ministero e quali tipologie di estintori sono utilizzabili.

L’Associazione parte dalla normativa: il D.M. 18 aprile 1977, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico, stabilisce che gli estintori, in dotazione nei predetti mezzi di trasporto di persone:

. devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in LOCALI CHIUSI;
. solamente due tipologie di estintori sono ammesse: schiuma o CO2;
. sono ESCLUSE tutte le tipologie per le quali l’agente estinguente possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo.

I dati raccolti mostrano che, tale disposizione, è stata sorprendentemente ignorata dalla gran parte delle aziende che producono pullman turistici/scuolabus e dalla gran parte delle aziende di trasporto.

La causa potrebbe essere imputata alla carenza di informazione specifica, dato che tale lacuna ha consentito l’installazione a bordo dei propri mezzi di estintori utilizzanti agenti estinguenti non compatibili con la presenza di persone.

Nella scelta dell’estintore va inoltre ricordato che questa è LIMITATA a quelle tipologie che consentono l’estinzione dei predetti fuochi di classe A e B, senza ovviamente mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Nell’articolo troviamo anche la risposta inviata per Lettera circolare dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica si ricorda che il Decreto del 1977 indica in funzione dei posti, due tipologie di estintori: estintori a schiuma da 5 litri ed estintori a neve carbonica da 2 Kg.

Gli estintori indicati possono essere sostituiti da estintori di efficienza equivalente.

Come stabilire l’efficienza equivalente di un estintore?

Non vanno considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l’azionamento dell’estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Quindi devono non ritenersi idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.

Come ultima considerazione va fatto notare che:

. in quanto agli estintori a schiuma da 5 litri: possono essere considerati equivalenti ad estintori a base di acqua, compresi gli estintori a schiuma, omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
. mentre gli estintori a neve carbonica da 2 Kg: possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 Kg.

In allegato potrai trovare l’articolo completo tratto dalla rivista Antincendio n.2/2018.

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