Datore di Lavoro: Chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

Per i compiti di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi

L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato in data 11 gennaio 2018 la Circolare 1/2018 per chiarire lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione e la corretta applicazione del Testo Unico sicurezza lavoro art. 34, comma 1.

Abolizione del comma 1/bis dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008

In precedenza, nello specifico con il D.Lgs. n. 151/2015, era stato abolito il comma 1 bis dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale comma permetteva – solamente nelle aziende e/o unità produttive fino a 5 lavoratori – lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, come pure di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del Datore di Lavoro.

La Circolare sopraccitata mostra però che si è tornati alla previsione originale del D.Lgs. 81/2008, dando la possibilità anche alle imprese lavorative con più di 5 lavoratori il vantaggio di avere il Datore di Lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso.

È comunque importante evidenziare che aver concesso tale possibilità al Datore di Lavoro, come indica l’Ispettorato, “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Quali sono gli Obblighi del Datore di Lavoro?

I due principali obblighi riportati nell’art. 18 comma 1, lettera b, sono testualmente:

– designare i Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
– adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato.

È chiaro che tali misure devono essere adeguate:

*alla natura dell’attività;
– alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva;
– al numero delle persone presenti.

L’Ispettorato del Lavoro specifica infine che, il Datore di Lavoro anche nel caso in cui svolga direttamente le funzioni di prevenzione incendi evacuazione e primo soccorso (ovviamente con l’adeguata formazione), non potrà operare in totale autonomia e dovrà dotare la propria impresa sia di ulteriori figure, che delle misure citate.

Come specifica l’articolo “lo stesso infatti, si avvarrà dei Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure suddette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo”.

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