Distributori di Gasolio Rimovibili

Nuovi Chiarimenti della Direzione Centrale dei VVF

I contenitori-distributori ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio), sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo, attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi.

Ed è di qualche giorno fa, la pubblicazione della Circolare n.1/2018 (del 29 agosto), pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco, in cui la Direzione Centrale fornisce alcuni ulteriori chiarimenti in merito.
In particolare viene ridefinita la normativa di riferimento, soprattutto per ciò che riguarda la regola tecnica emanata con Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 e modificata con Decreto del  Ministero dell’Interno 10 maggio 2018:

– che abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

In particolare sono state emanate le seguenti disposizioni interpretative:

#1 – Esenzioni dall’adeguamento a RT
In riferimento alle esenzioni dall’obbligo di adeguamento alla Regola Tecnica dei distributori, è stato presentato un elenco che riassume in breve alcune utili indicazioni (riferite ll’art.4 comma 2 del DM 22 novembre 2017). Nel dettaglio viene indicato che ne possono beneficiare chi:

a) in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
b) in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) in corso di validità (o SCIA già presentata);
c) in cui siano pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando.

Cosa si intende ora per “contenitore-distributore”?
Come conferma il Punto 1.2 lettera b) dell’allegato al DM 22 novembre 2017, quando in quest’ambito si utilizza il termine “contenitore-distributore” è esattamente analogo ai termini:
a) contenitore-distributore rimovibile
b) contenitore-distributore mobile
(nota: termini utilizzati nel DM 19/3/1990).

A cosa NON SI APPLICANO le disposizioni del decreto?
Non si applicano:
a) agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione
b) ai serbatoi fissi (connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento)

Inoltre:
Con l’entrata in vigore del decreto decadono, esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato, le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1.

Mentre le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del DM 19/03/1990 e del DM 12/03/2003, non decadono con l’entrata in vigore del DM 22/11/2017 a patto che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche impiantistiche o strutturali del contenitore-distributore approvato.


#3 – Bacino di contenimento e imprenditori agricoli
Più chiare precisazioni tecniche sono state indicate per quanto concerne il “bacino di contenimento” che non essendo considerato elemento strutturale del contenitore-distributore, nel momento in cui venisse modificato non necessiterà di una aggiornamento dell’approvazione (di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934).

Questo vale anche per i “box prefabbricati”, che non sono considerati elementi strutturali del contenitore-distributore.

Nota per gli IMPRENDITORI AGRICOLI: se vengono utilizzati contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, questi sono esentati dall’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA) ma occorre osservare quanto indicato dal DM 22 novembre 2017 (si veda Legge 11 agosto 2014 n. 116: LINK)

#4 – Indicazioni sul DM 10 maggio 2018
Riportiamo di seguito alcune indicazioni tecniche relative al  DM 10 maggio 2018.

È stato chiarito che entro il 17 febbraio 2019, possono essere commercializzati ed installati contenitori distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l’apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017).

Cosa succederà dopo il 14 febbraio 2019?
Dopo tale data i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati SOLO se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi e, come da precisazione del Dipartimento, “tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto “contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al Decreto 22 novembre 2017″.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018
DM 22 novembre 2017: LINK
DM 10 maggio 2018: LINK relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”. Indicazioni applicative.


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