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È del 28 marzo 2018, il Decreto n. 69 del Ministero dell’Ambiente con cui viene regolamentata la CESSAZIONE della qualifica di “RIFIUTO” del conglomerato bituminoso.
(QUI PUOI TROVARE IL LINK AL DECRETO)
Da un’analisi più dettagliata possiamo riscontrare che vengono disciplinati:
1. i criteri di IDENTIFICAZIONE quale GRANULATO di conglomerato;
2. gli OBBLIGHI dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni)
3. il PERIODO TRANSITORIO di utilizzo del granulato (prima della definitiva entrata in vigore delle nuove disposizioni)
Il conglomerato non è un rifiuto: QUANDO?
Innanzitutto è importante specificare cosa si intende per “Rifiuto”, ovvero quel materiale proveniente dalla fresatura degli strati di pavimentazione (es: strade, parcheggi) o dalla demolizione delle pavimentazioni, costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02.
Secondo quanto indicato nell’art. 3, possiamo qualificare il “rifiuto” in “granulato di conglomerato bituminoso” nel momento in cui soddisfa i seguenti requisiti:
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.
Dichiarazione di Conformità del produttore
È il produttore (gestore di un impianto di recupero autorizzato) stesso che, tramite un’apposita Dichiarazione di Conformità (DDC), garantirà che i criteri sopraesposti siano stati rispettati, DDC che dovrà essere compilata al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando la modulistica ufficiale rilasciata dal Ministero (Allegato 2).
I moduli compilati andranno poi inviati tramite raccomandata r/r o in via telematica, rispettando le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, all’autorità competente, cioè quella rilasciante l’autorizzazione/comunicazione al recupero dei rifiuti, ed all’ARPA.
Il produttore della suddetta dichiarazione di conformità dovrà anche conservarne una copia (cartacea e/o digitale), presso l’impianto di produzione.
Obbligo di conservazione del campione ed esenzioni
Oltre a quanto appena detto, il produttore deve conservare per 5 anni, presso l’impianto di produzione, un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ponendo attenzione che agenti atmosferici non ne alterino le caratteristiche chimico-fisiche.
Chi ne è esente?
Tali ultimi adempimenti non devono essere rispettati dall’impresa produttrice di granulato di conglomerato bituminoso certificata EMAS, oppure UNI EN ISO 14001, mentre restano fermi tutti gli altri adempimenti.
Ai fini dell’esenzione deve essere prevista apposita documentazione riferita a:
– rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3
– caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell’allegato 1 parte b) del DM 69/2018.
Inoltre dev’essere garantita
a) la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto del produttore
b) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto
c) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione
d) la revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale e la formazione del personale
Obblighi del Produttore nella fase TRANSITORIA
Il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (QUINDI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018!), dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
Nel mentre, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto, può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, (attestate mediante dichiarazione di conformità).
All’art. 6 viene inoltre specificato che “…le previsioni del decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal decreto….”
Utilizzi del Granulato
Il granulato di conglomerato bituminoso è comunemente utilizzato per:
a) per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
b) per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
c) per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Riferimenti normativi
DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (LINK)
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.139 del 18-6-2018)
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