le MODIFICHE al Decreto 81!
È importante ricordarti che il 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, il quale riporta una serie di nuove regole per il MONITORAGGIO DEI CANTIERI.
Nella sua interezza il decreto recita quanto segue: “Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata”, ed al suo interno prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Come detto, nel dettaglio tale modifica presenta NUOVE REGOLE per il monitoraggio dei cantieri, in particolare segnala che:
• la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile
dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti,
PRIMA dell’inizio dei lavori.
DETTAGLIO:
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché
misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e
il funzionamento dell’Agenzia nazionale
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti:
«nonché al prefetto».
Ecco come viene MODIFICATO il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
1) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
2) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
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