APPALTO/SUBAPPALTO

Ecco cosa devi sapere per evitare la Responsabilità Solidale!

Sono state molte – negli ultimi anni – le modifiche inserite dal legislatore in materia di tutela per il Lavoratore impiegato all’interno di un contratto d’appalto, ecco perché è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza  delineando quello che è il sistema di rapporti esistenti tra Committente e Appaltatore come pure gli strumenti a disposizione dello stesso committente per tutelarsi rispetto a comportamenti irregolari da parte di soggetti posti a valle della catena di appalto.

COS’È PREVISTO DALL’ATTUALE DECRETO?
Quando si parla di “contratto d’appalto”, si intende l’accordo legale con cui l’impresa Committente affida all’impresa Appaltatrice il compito di somministrare un servizio o svolgere un’attività.
In questi casi il decreto attuale prevede una specifica forma di tutela per i dipendenti dell’appaltatore, che ha lo scopo di garantire loro la tutela dei crediti previdenziali e retributivi. Questa è conosciuta come Responsabilità Solidare tra Appaltatore e Committente (art. 29 del D.lgs. n. 276/03).

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E APPALTATORE
Tanto il Committente come l’Appaltatore (ed eventuali subappaltatori), devono sapere che ai lavoratori assunti vanno sempre corrisposti:
• I trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR)
• i contributi previdenziali
• i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto d’appalto, non liquidati dall’effettivo datore di lavoro.

Il tutto entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto.

Nota: Vengono escluse dall’obbligo solidale le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

IMPORTANTE NOVITÀ INTRODOTTA NEL DL N. 25/2017
Con le novità introdotte dal Legislatore, si è potuto riscontrare come siano state modificate le modalità di attuazione del regime di responsabilità solidale di cui possono beneficiare i dipendenti.

Nella normativa precedente era il Committente a sentirsi maggiormente salvaguardato, infatti il Lavoratore (e gli altri creditori) dovevano procedere PRIMA nei confronti dell’Appaltatore e in caso di insolvenza di questi, nei confronti del Committente. Ma OGGI, essendo stata abrogata la precedente normativa,  il Committente potrà essere “aggredito” anche prima dell’appaltatore, fatto salvo il diritto di agire nei confronti di quest’ultimo per ottenere il rimborso di quanto pagato.

COME PUÒ TUTELARSI QUINDI IL COMMITTENTE?
Sapendo questo, è più che opportuno quindi che, chi voglia appaltare un’opera o un servizio, oltre a scegliere un appaltatore di fiducia e solvibile, si doti di quelle cautele utili ad evitare difficili situazioni.
Vediamone alcune.

Ovviamente, non è possibile da parte di chi commissiona il lavoro, proporre a livello contrattuale un’eccezione dove si richiede che sia preventivamente escusso  il patrimonio degli eventuali appaltatori/subappaltatori. 

Però, PRIMA del pagamento del dovuto, il committente (o imprenditore/datore di lavoro), può richiedere e quindi verificare:

1. i modelli  UNILAV che attestino la regolarità del personale in forza
2. l’iscrizione al registro imprese (mediante copia della visura camerale)
3. l’elaborazione  del Libro Unico del Lavoro;
4. il versamento della contribuzione e dei premi dovuti daIl’appaltatore/subappaltatore mediante l’acquisizione  del DURC;

In merito a quest’ultimo punto (4), dobbiamo tenere presente che l’acquisizione del DURC, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), è obbligatoria per permettere di verificare l’idoneità tecnico/professionale rispettivamente delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori.

NOTA: ln funzione del periodo di vigenza del DURC (pari a 120 giorni dalla data di richiesta), è necessario che il committente verifichi anche il regolare versamento della contribuzione previdenziale scaduta successivamente l’emissione del documento (tale verifica può essere effettuata richiedendo all’appaltatore copia dei modelli F24 quietanzati con ricevuta dei relativi modelli UNIEMENS).

Inoltre richiedendo copia del “Libro Unico del Lavoro” (punto 3) sarà possibile per il committente verificare la regolarità in merito alla corretta liquidazione delle competenze che spettano ai lavoratori.

PER TUTELARTI DEVI SCRIVERLO NEL CONTRATTO
Con la richiesta e l’ottenimento di tutta la documentazione sopradescritta, il committente avrà a sua disposizione tutti gli elementi necessari per ritenere  che l’appaltatore ha adempiuto agli obblighi di legge nei confronti dei dipendenti.

Ma questo NON LIBERA IL COMMITTENTE DAL VINCOLO SOLIDALE verso l’appaltatore e subappaltatori.

Inoltre, NON esiste alcun obbligo di legge di fornire questa ulteriore documentazione.

L’obbligo documentale (sia in relazione alla tipologia di documentazione da fornire che alle tempistiche di consegna) ha natura meramente contrattuale e pertanto deve essere indicato in sede di stipula del contratto di appalto.

COSA VUOL DIRE? Che se il contratto non contiene nulla a questo proposito, l’appaltatore nulla deve al committente (richieste in tal senso avanzate al momento di liquidare la prima fattura non hanno alcun fondamento e spesso si tratta di tentativi in malafede per posporre il momento del pagamento).

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