Vi ricordiamo che la Legge n. 132 del 01 Dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03 Dicembre 2018) ha modificato il Decreto Sicurezza n. 113/2018 introducendo l’Art. 26-Bis, il quale prevede l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza interno per tutti gli IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI, ESISTENTI O DI NUOVA COSTRUZIONE.
Il Piano di Emergenza interno deve essere predisposto entro il 04 Marzo 2019 e riesaminato (e se necessario aggiornato) almeno ogni 3 anni.
Tale documento è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Inoltre l’Art. 26-Bis prevede che i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti trasmettano al Prefetto le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza esterno.
Il Piano di Emergenza esterno, sarà predisposto dal Prefetto (d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati), aggiornato almeno ogni 3 anni e avrà lo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Riassumendo:
Piano di Emergenza interno: predisposto dai gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti entro il 04 Marzo 2019 e aggiornato almeno ogni 3 anni.
Piano di Emergenza esterno: predisposto del Prefetto sulla scorta delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e aggiornato ogni 3 anni.
Ecco di seguito il link che riporta l’art. 26-Bis del Decreto Sicurezza n. 113/2018: CLICCA QUI!
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