COVID-19 – SMART WORKING

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile

In queste settimane e in particolare in questi ultimi giorni stiamo assistendo, a seguito dell’emergenza Corona Virus in corso, ad un utilizzo sempre più frequente  e in molte realtà quasi indispensabile del cosiddetto smart working o “lavoro agile”, una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa generalmente effettuata in modo saltuario al di fuori dei locali dell’impresa e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto.

Nei recenti decreti in materia di COVID-19, questa modalità lavorativa viene raccomandata come una idonea misura per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus SARS-CoV-2

In questi decreti, che hanno esteso la zona di protezione all’intero territorio italiano (attraverso il DPCM 9 marzo 2020), si indica infatti che la modalità di lavoro agile – disciplinata dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 – ‘può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti’.

Al di là del contenuto dei recenti decreti in materia di COVID-19, ricordiamo che le disposizioni della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, favoriscono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. 

Pertanto, nelle attività di lavoro agile, il lavoratore ha la possibilità di lavorare anche al di fuori del proprio ufficio di appartenenza e con minori vincoli orari, ma ha anche la responsabilità di organizzarsi in modo da assicurare il rispetto dei tempi massimi e la tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro scelto. 

È però importante ricordare che l’applicazione di tali modalità di lavoro richiede l’adempimento di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ossia l’informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020). 

L’art. 22 della succitata legge prevede che a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.

Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. 

Al fine di facilitare all’assolvimento di tale obbligo a tutela del lavoratore vi riportiamo il modello dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile tratto dal sito dell’INAIL

Con la speranza di aver fatto cosa utile al fine di facilitare gli adempimenti aziendali anche in questo momento di emergenza nazionale, si porgono cordiali saluti e si rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Condividi questo post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Scopri gli altri articoli