COVID-19 – DPCM 11/03/2020 – Ulteriori misure di contenimento aziendali

A seguito dell’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, siamo a indicare i punti che interessano le attività aziendali con l’ indicazione delle possibili misure applicative.

Oltre alla sospensione
1. delle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1) indicate al punto 1 dell’art. 1
2. delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) indicate al punto 2 dell’art. 1
3. delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2, indicate al punto 2 dell’art. 1,

sono previste le seguenti misure di contenimento:

punto 7)
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda di:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (vedi nostro articolo dell’ 11/03/2020);
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale (si ricorda che le maschere di protezione efficaci sono state indicate le maschere FFP2  o FFP3 e guanti usa e getta – alleghiamo procedure per la corretta vestizione e rimozione, mentre le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di contenere la diffusione delle goccioline di saliva emesse durante la respirazione o quando si parla ). Dopo l’uso, i DPI monouso devono essere considerati materiale potenzialmente contaminato e pertanto deve essere gestito come tale (depositato in contenitori chiusi e vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto), quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Si rende quindi necessario pianificare le attività lavorative al fine di limitare le promiscuità o i lavori in squadra in prossimità, limitare al massimo lo scambio/uso promiscuo delle attrezzature di lavoro tra i vari lavoratori, adottando ove necessario le misure anti-contagio sopra descritte.
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Si raccomanda la pulizia frequente di tutte le superfici toccate di frequente, quali attrezzature comune, maniglie porte, interruttori, pani di lavoro, superfici dei servizi igienici e sanitari, zone mense (tavoli, attrezzature di riscaldamento comune come forni, microonde in particolare le parti di contatto come pulsanti, maniglie di apertura).
  • incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti e attrezzature condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%.

Fatto salvo quanto sopra indicato (misure richiamate dal DPCM del 11/03/2020) si riportano in allegato alcune ulteriori misure utili al fine di ridurre le condizioni di contagio all’interno degli ambienti di lavoro (scenari e misure di contenimento).

Punto 8)
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

Punto 9)
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

In relazione alle misure sopra riportate, si rende quindi necessario da parte dell’azienda la pianificazione e l’attuazione di quanto sopra previsto, in particolare le misure indicate nel punto 7.

Si ricorda inoltre che l’azienda oltre a quanto sopra riportato dovrà attuare inoltre tutte le misure previste nei DPCM tra cui:
– adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale;
– mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani.

Con la speranza di aver fatto cosa utile al fine di facilitare gli adempimenti aziendali anche in questo momento di emergenza nazionale, si porgono cordiali saluti e si rimane a disposizione per ulteriori informazioni.


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