COVID-19 – Circolare Regione Veneto rev. 09 – Aggiornamento Protocollo

Se è pur vero che in questo momento molte attività risultano chiuse, anche per effetto del DM 22/03/2020 e successivo DM 25/03/2020, diverse proseguono la loro attività perché rientranti nelle casistiche ammesse o in deroga.
La speranza è che a breve tutti abbiano la possibilità di riprendere le attività lavorative. Sicuramente vi sarà una ripresa graduale e con molta probabilità sempre attuando le misure di contenimento di contagio.
È quindi importante aggiornare (per chi è ancora operativo in azienda) o predisporre le misure necessarie per poter proseguire o riprendere le attività lavorative quando sarà consentito.
Ecco quindi che con la presente comunicazione siamo a riportarvi le novità introdotte a seguito della pubblicazione della nuova circolare della Regione Veneto n. 9 del 26/03/2020 (clicca qui per scaricare il file) e della check list di auto valutazione proposta dallo SPISAL.

NOVITÀ INTRODOTTE NELLA CIRCOLARE
Le principali novità introdotte dalla circolare che hanno ripercussioni sulla gestione delle attività aziendali sono le seguenti:

1) Formazione
Rimane confermato che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, NON comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Restando ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, viene precisato che tale modalità può essere applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito), si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Ovviamente viene precisato che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

2) Verifiche e manutenzioni periodiche
Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Viene precisato che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.
Poiché tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale, viene precisato che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.

3) Scenari operativi
Nella circolare viene precisato che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. Ad ogni modo, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, la regione Veneto precisa, che non vengono ritenuti necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale.

4) Tutela del lavoratore “fragile”
Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

DL 17 marzo 2020, articolo 26, comma 2:“Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”

Nella circolare viene quindi precisato, che non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio.

Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le condizioni, l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente documento.

Si comunica che vi sono due numeri dello SPISAL destinati alle aziende per avere informazioni sulle misure relative all’emergenza COVID-19:

  • dott.ssa Dalle Molle 0458075050
  • dott.ssa Brunetti 0458075007

Si allega inoltre una informativa dello SPISAL (clicca qui per scaricare il file) con una check list di riscontro utile per la verifica delle misure adottate.

Si segnala che in questo periodo lo SPISAL sta provvedendo ad effettuare controlli sulla corretta applicazione delle misure anti-contagio prendendo come riferimento la check list allegata.

AGGIORNAMENTI DEL PROTOCOLLO
In allegato vi riportiamo bozze dei modelli del Protocollo di Regolamentazione aziendale (clicca qui per scaricare il file) e i vari allegati in merito a COVID-19 (rev. 04) con alcune integrazione evidenziate nei vari documenti, in verde le ultime integrazioni e in viola le integrazioni precedenti, tra cui l’aggiunta di alcune procedure di cui una rivolta anche al medico competente che dovrà essere a Lui inoltrata insieme al Protocollo.

In sintesi le principali modifiche/integrazione proposte sono le seguenti:

1) Protocollo di Regolamentazione aziendale:

  • COMITATO: sottoscrizione anche da parte del RSPP e del Medico competente
  • 3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni
  • 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: previsione di istruzione e modalità di sanificazione postazioni
  • 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: definizioni dei punti di predisposizione delle soluzioni idroalcoliche
  • 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…): indicazioni del n. massimo di accessi nelle zone comuni
  • 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE definizione delle condizioni/limitazioni di spostamento all’interno dell’azienda.

2) Protocollo di Regolamentazione aziendale-procedure-moduli (clicca qui per scaricare il file):

  • Modalità di accesso dei fornitori esterni
  • Misure generali per mansioni: ATTIVITÀ INTELLETTUALI
  • Misure generali per mansioni: ATTIVITÀ DI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
  • Misure generali per mansioni: ATTIVITÀ DI MAGAZZINIERI
  • Richiesta di intervento all’impresa di pulizie dopo caso di positività
  • Effettuazione della sorveglianza sanitaria (da inoltrare al medico competente)
  • Procedura di gestione in caso di positività ai test o caso sospetto
  • Cartellonistica per il lavaggio-sanificazione delle mani
  • Cartellonistica per la limitazione/restrizione alluso di alcuni locali

3) Aggiornamento del modulo di consegna ai lavoratori (clicca qui per scaricare il file).

4) Aggiornamento del modulo Protocollo autodisciplina aziendale per lavoratori e visitatori (clicca qui per scaricare il file).

E’ possibile richiedere assistenza, tramite i campi qui affianco, per la predisposizione e la personalizzazione dei modelli proposti alle specifiche esigenze e condizioni aziendali e per avere la copia delle bozze in formato modificabile.

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