COVID-19 Nuovo D.P.C.M. 10 aprile 2020

È stato firmato il nuovo D.P.C.M. 10 Aprile 2020 che proroga tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive fino al 3 maggio, ci sono però alcune novità.

Come ormai di consueto i nuovi decreti-relativi all’emergenza COVID-19-raccolgono le disposizioni dei precedenti decreti in un’unica norma. Tra le novità sono stati rivisti gli allegati delle attività non sospese: attività commerciali al dettaglio (allegato 1); attività inerenti servizi alla persona (allegato 2); attività produttive industriali e commerciali (allegato 3). Nel decreto sono state quindi inserite tutta una serie di ulteriori attività non sospese rispetto al decreto del 22 marzo 20200, aggiornato con il decreto del 25 marzo 2020, tra cui commercio di carta, cartone, cartolerie, Librerie, Negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura; Industria del legno, Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti( intercambiabili) per macchine utensili; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche; Fabbricazione di computer e unità periferiche… ed altre ancora. È necessario quindi verificare nei vari allegati quali attività e codici ATECO risultano essere non sospese.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio…Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Si ricorda che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. La mancanza dell’adozione delle misure anti-contagio comporterà la chiusura delle attività. L’adozione di tali misure si rendono inoltre necessari per garantire la salute e tutela dei lavoratori e per evitare di essere soggetti a denunce anche penali di reato di epidemia colposa.

Per le attività non sospese viene raccomanda, in ogni caso, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Mentre le attività produttive sospese in possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativo e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Leggi il testo completo del D.P.C.M. al seguente link .

Lo studio è a disposizione per assistere le aziende sia per la comunicazione alla Prefettura, sia per la redazione della documentazione per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento al contagio secondo il protocollo condiviso.

Inoltre lo studio è in grado di organizzare corsi di formazione a distanza in rispetto delle misure previste dai vari decreti e circolari.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ed eventuale informazione in merito.

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