COVID-19 – FASE 2 – il NUOVO Protocollo Condiviso del 24.04.2020

Facendo seguito all’aggiornamento del Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, inserito nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 come allegato, sono state introdotte alcune novità rispetto al protocollo precedente del 14 marzo 2020.

Il NUOVO Protocollo Condiviso del 24.04.2020 infatti, fa parte della cosiddetta FASE 2, la fase di partenza di tutta una serie di attività produttive e commerciali, a partire dal 04 maggio.

Si precisa che i protocolli condivisi sottoscritti sono diversi, distinti per settori/categorie, quindi oltre a quello generale (sottoscritto dalle associazioni sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL), da Confindustria, Rete Impresa Italia, Confapi, Alleanza Cooperative, Confimi, Federdistribuzione, Confprofessioni), vi è quello per i cantieri, settore del trasporto e della logistica.

Le novità di seguito riportate sono relative al protocollo generale.

Da questo nuovo protocollo non discendono, per le imprese, particolari e sostanziali nuovi obblighi operativi  rispetto a quanto già previsto nel precedente protocollo.

Il nuovo Protocollo evidenzia che “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario del 14 marzo, il nuovo documento introduce alcune disposizioni tra le quali si evidenzia:

– il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;

– il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);

– la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;

– la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;

– l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID-19;

– l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;

– favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;

– il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;

– l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);

– il Medico Competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;

– l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del Medico nella individuazione dei Lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID-19;

– la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal D.Lgs. 81/2008);

– il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

E’ necessario sapere che l’avvio delle attività lavorative, prevede l’adozione da parte del Datore di Lavoro, delle Misure Organizzative, Procedurali e Gestionali atte al Contenimento del Contagio da COVID-19, così come indicato nel Protocollo Condiviso del 24.04.2020 e, in Regione Veneto, dalle Indicazioni Operative per la tutela della Salute negli ambienti di Lavoro non sanitari (versione 10 del 11.04.2020).

Per non incorrere in sanzione da parte dello SPISAL, vedi cosa mettere in atto, guardando i nostri video gratuiti sul nostro canale Youtube Studio Aerreuno S.r.l.

Si ricorda che i Tecnici dello studio Aerreuno sono a disposizione per supportare e ad assistere il Datore di Lavoro e l’RSPP interno, nella predisposizione e personalizzazione della documentazione atta a dare evidenza, in caso di ispezione SPISAL, delle misure di contenimento adottate e per la corretta gestione delle procedure richieste per la ripresa delle attività lavorative.

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