COVID-19 – FASE 2 – Le misure Nazionali e Regionali – Cosa fare per riaprire l’attività

Facendo seguito all’avvio della fase di riapertura, nota come FASE 2, in questi ultimi giorni si sono susseguite una serie di nuove disposizioni normative che hanno dato ulteriori indicazioni per la corretta gestione delle attività lavorative in fase di riapertura.

Nello specifico sono stati emanati:

  • il MANUALE OPERATIVO DELLA REGIONE VENETO (cliccaci sopra per vedere il manuale), di cui avevamo già anticipato nelle newsletter precedenti, approvato il 17 maggio u.s.
  • le LINEE DI INDIRIZZO per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Corretta gestione delle attività, redatto dalla Conferenza delle Regioni per la riapertura di una serie di attività che prevedono contatto con il pubblico tra cui: Ristorazione, Commercio, uffici aperti al pubblico…
  • Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
  • DPCM 17 maggio 2020 riportante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio che per quanto riguarda le attività produttive, che riprende sostanzialmente le misure già adottate con il precedente DPCM del 26 aprile 2020 e richiama i protocolli condivi già adottati.
  • Regione Veneto – Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020
  • Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione del Veneto.

Per maggiore comodità, vedi il dettaglio delle misure da adottare, cliccando sul settore di attività di tuo interesse:
00_SCOPO E PRINCIPI GENERALI (da leggere prima dei settori specifici)
01_RISTORAZIONE
02_ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
03_STRUTTURE RICETTIVE
04_SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
05_COMMERCIO AL DETTAGLIO
06_COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
07_UFFICI APERTI AL PUBBLICO
08_PISCINE
09_PALESTRE
10_MANUTENZIONE DEL VERDE
11_MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Linee guida COMPLETO

PRICIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

Nel  Manuale della Regione Veneto,  le  previsioni  del  protocollo  nazionale  approvato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi applicativi  pratici e per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori. Tali condizioni sono illustrate in 10 punti.

Tra le principali novità di maggior rilevo introdotte, che dovranno essere inserite all’interno del protocollo di regolamentazione aziendale, vi sono:

  • Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”): per  ogni  azienda  potrà  essere  individuato  dal  Datore  di  Lavoro  un  referente  unico (“COVID  Manager”),  con  funzioni  di  coordinatore  per  l’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende), l’RSPP o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali;
  • Definizione di un PIANO DI INTERVENTO PER LA PIANIFICAZIONE (*), per l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà. E’ opportuno  formalizzare  un  piano  di  intervento (*),  predisposto  dal  Datore  di  Lavoro  in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione  (RSPP e Medico Competente), sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati. All’interno  del  piano,  dovranno  essere  individuate  le  attività  e  i  lavoratori  che  riprenderanno primariamente,  in  un’ottica  di  riapertura  graduale.

La maggior parte delle misure previste nei 10 punti del Manuale sono già stati previste nel protocollo condiviso e tra le novità introdotte o chiarimenti dati vi sono:

  • la  pulizia  può  essere  effettuata  con  ordinari  detergenti  e  acqua  oppure  con  le  soluzioni idroalcoliche;
  • la decontaminazione viene effettuata dove  abbiano  eventualmente soggiornato casi di COVID-19;
  • la pulizia della singola postazione di  lavoro è da  effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune;
  • garantire una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti;
  • gli  impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo dell’aria;
  • favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart  working”) e adottare le misure già previste per ridurre contatti e affollamenti;
  • nello svolgimento di incontri o riunioni privilegiare le modalità da remoto e comunque garantire una superficie di 4 m2/persona;
  • nei servizio di trasporto organizzato dall’azienda, rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato (non è chiaro se riferito ai servizi Bus-Navetta o riferito a tutti i mezzi lavorativi;
  • qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, devono essere messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani;
  • tutti  i  certificati,  attestati,  permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e  il  15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15  giugno  2020, compreso manutenzioni ordinarie e verifiche di attrezzature e impianti;
  • rimane la facoltà dell’azienda di valutare la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura del personale (lavoratori, fornitori, trasportatori, lavoratori  autonomi,  lavoratori  di  imprese  appaltatrici,  visitatori…), seppur viene indicata come una delle misure più efficaci anti-contagio eventualmente ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza. Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Si introduce la possibilità di effettuare la verifica  anche  attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti;
  • sempre in merito alla misurazione della temperatura, per il settore dell’edilizia sarà l’impresa affidataria a definire le modalità di rilevazione prima dell’ingresso in cantiere o uffici;
  • l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica;
  • rimane l’indicazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle  postazioni  di  lavoro,  garantendo  comunque,  in  assenza  di  separazioni  fisiche  o  con materiali, una superficie di 4 m 2 /persona;
  • nel settore dell’edilizia devono essere previste modalità di distanziamento operativo, tra le quali l’alternanza delle imprese nello stesso spazio lavorativo;
  • per l’igiene delle mani devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti presso ogni postazione nonché strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire;
  • rimane la misura che in caso di presenza di pubblico, l’impossibilità di distanziamento di 1 m o condivisone di mezzi di trasporto, i lavoratori dovranno indossare mascherine chirurgiche o mascherine con protezione FFP2/FFP3, le quali devono essere marcate CE o autorizzate, le prime dall’Istituto Superiore di Sanità, le altre, dall’INAIL;
  • viene precisato che si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani  con soluzioni idroalcoliche, visto il rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi;
  • i test di screening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la supervisione,  del  Medico  Competente potrà avvenire nell’ambito della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del Datore di Lavoro, ma dovranno avvenire rispettando specifiche condizione indicate nel manuale;
  • nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari  particolari  provvedimenti sanitari o misure di prevenzione  aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale;
  • non è più consentito al Medico Competente esprimere giudizi di idoneità tramite valutazioni documentali e/o a distanza;
  • per i lavoratori positivi all’infezione da SARS-CoV-2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei  Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, è prevista  la visita medica precedente la ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
  • in merito ai lavoratori fragili ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente, il proprio stato, nell’ambito della sorveglianza  sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita medica a richiesta;
  • il Medico Competente, in sinergia con il Medico di Medicina  Generale, individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità;
  • viene precisato che non si ritiene applicabile l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica;
  • per lo svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, sono  ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica.

Per una disamina completa delle misure previste nel manuale si invita ad una lettura integrale dello stesso.

Nel Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, tra i vari punti trattati, quelli pertinenti  alle attività di impresa, si evidenziano le seguenti disposizioni :

  • le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale (art. 1 c. 6);
  • il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1 c. 7);
  • salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto, ovvero dei decreti sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Infine nelle LINEE DI INDIRIZZO redatto dalla Conferenza delle Regioni oltre alle specifiche misure distinte per i singoli settori vengono indicate alcune misure di carattere generale, relative alle procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione  dei  rifiuti dove si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente ai seguenti documenti:

Segnaliamo inoltre la pubblicazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.

(*) PIANO DI INTERVENTO PER LA PIANIFICAZIONE
I Tecnici dello studio Aerreuno sono a disposizione per supportare e assistere il Datore di Lavoro e l’RSPP interno, nella predisposizione e personalizzazione del Piano di Intervento per la Pianificazione, comprendente le Procedure Organizzative e Gestionali, la Cartellonistica da affiggere per l’informazione ai Lavoratori e/o Clienti/Fornitori, dando così evidenza, in caso di ispezione SPISAL, delle misure di contenimento adottate.

Per maggiori informazioni guarda anche i video sul nostro canale You Tube
Studio Aerreuno S.r.l.

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