Facendo seguito all’avvio della fase di riapertura, nota come FASE 2, in questi ultimi giorni si sono susseguite una serie di nuove disposizioni normative che hanno dato ulteriori indicazioni per la corretta gestione delle attività lavorative in fase di riapertura.
Nello specifico sono stati emanati:
- il MANUALE OPERATIVO DELLA REGIONE VENETO (cliccaci sopra per vedere il manuale), di cui avevamo già anticipato nelle newsletter precedenti, approvato il 17 maggio u.s.
- le LINEE DI INDIRIZZO per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Corretta gestione delle attività, redatto dalla Conferenza delle Regioni per la riapertura di una serie di attività che prevedono contatto con il pubblico tra cui: Ristorazione, Commercio, uffici aperti al pubblico…
- Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
- DPCM 17 maggio 2020 riportante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio che per quanto riguarda le attività produttive, che riprende sostanzialmente le misure già adottate con il precedente DPCM del 26 aprile 2020 e richiama i protocolli condivi già adottati.
- Regione Veneto – Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione del Veneto.
Per maggiore comodità, vedi il dettaglio delle misure da adottare, cliccando sul settore di attività di tuo interesse:
• 00_SCOPO E PRINCIPI GENERALI (da leggere prima dei settori specifici)
• 01_RISTORAZIONE
• 02_ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
• 03_STRUTTURE RICETTIVE
• 04_SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
• 05_COMMERCIO AL DETTAGLIO
• 06_COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
• 07_UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• 08_PISCINE
• 09_PALESTRE
• 10_MANUTENZIONE DEL VERDE
• 11_MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• Linee guida COMPLETO
PRICIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
Nel Manuale della Regione Veneto, le previsioni del protocollo nazionale approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi applicativi pratici e per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori. Tali condizioni sono illustrate in 10 punti.
Tra le principali novità di maggior rilevo introdotte, che dovranno essere inserite all’interno del protocollo di regolamentazione aziendale, vi sono:
- Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”): per ogni azienda potrà essere individuato dal Datore di Lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende), l’RSPP o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali;
- Definizione di un PIANO DI INTERVENTO PER LA PIANIFICAZIONE (*), per l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà. E’ opportuno formalizzare un piano di intervento (*), predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione (RSPP e Medico Competente), sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati. All’interno del piano, dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente, in un’ottica di riapertura graduale.
La maggior parte delle misure previste nei 10 punti del Manuale sono già stati previste nel protocollo condiviso e tra le novità introdotte o chiarimenti dati vi sono:
- la pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche;
- la decontaminazione viene effettuata dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19;
- la pulizia della singola postazione di lavoro è da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune;
- garantire una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti;
- gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo dell’aria;
- favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”) e adottare le misure già previste per ridurre contatti e affollamenti;
- nello svolgimento di incontri o riunioni privilegiare le modalità da remoto e comunque garantire una superficie di 4 m2/persona;
- nei servizio di trasporto organizzato dall’azienda, rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato (non è chiaro se riferito ai servizi Bus-Navetta o riferito a tutti i mezzi lavorativi;
- qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, devono essere messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, compreso manutenzioni ordinarie e verifiche di attrezzature e impianti;
- rimane la facoltà dell’azienda di valutare la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura del personale (lavoratori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori…), seppur viene indicata come una delle misure più efficaci anti-contagio eventualmente ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza. Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Si introduce la possibilità di effettuare la verifica anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti;
- sempre in merito alla misurazione della temperatura, per il settore dell’edilizia sarà l’impresa affidataria a definire le modalità di rilevazione prima dell’ingresso in cantiere o uffici;
- l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica;
- rimane l’indicazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m 2 /persona;
- nel settore dell’edilizia devono essere previste modalità di distanziamento operativo, tra le quali l’alternanza delle imprese nello stesso spazio lavorativo;
- per l’igiene delle mani devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti presso ogni postazione nonché strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire;
- rimane la misura che in caso di presenza di pubblico, l’impossibilità di distanziamento di 1 m o condivisone di mezzi di trasporto, i lavoratori dovranno indossare mascherine chirurgiche o mascherine con protezione FFP2/FFP3, le quali devono essere marcate CE o autorizzate, le prime dall’Istituto Superiore di Sanità, le altre, dall’INAIL;
- viene precisato che si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche, visto il rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi;
- i test di screening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la supervisione, del Medico Competente potrà avvenire nell’ambito della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del Datore di Lavoro, ma dovranno avvenire rispettando specifiche condizione indicate nel manuale;
- nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale;
- non è più consentito al Medico Competente esprimere giudizi di idoneità tramite valutazioni documentali e/o a distanza;
- per i lavoratori positivi all’infezione da SARS-CoV-2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, è prevista la visita medica precedente la ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
- in merito ai lavoratori fragili ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente, il proprio stato, nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita medica a richiesta;
- il Medico Competente, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità;
- viene precisato che non si ritiene applicabile l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica;
- per lo svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, sono ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica.
Per una disamina completa delle misure previste nel manuale si invita ad una lettura integrale dello stesso.
Nel Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, tra i vari punti trattati, quelli pertinenti alle attività di impresa, si evidenziano le seguenti disposizioni :
- le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale (art. 1 c. 6);
- il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1 c. 7);
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto, ovvero dei decreti sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Infine nelle LINEE DI INDIRIZZO redatto dalla Conferenza delle Regioni oltre alle specifiche misure distinte per i singoli settori vengono indicate alcune misure di carattere generale, relative alle procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti dove si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente ai seguenti documenti:
- pulizia, disinfezione e sanificazione: Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
- aerazione degli ambienti: Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
- gestione dei rifiuti: Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020;
- Legionella negli impianti idrici: Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”
Segnaliamo inoltre la pubblicazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.
Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.
Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.
(*) PIANO DI INTERVENTO PER LA PIANIFICAZIONE
I Tecnici dello studio Aerreuno sono a disposizione per supportare e assistere il Datore di Lavoro e l’RSPP interno, nella predisposizione e personalizzazione del Piano di Intervento per la Pianificazione, comprendente le Procedure Organizzative e Gestionali, la Cartellonistica da affiggere per l’informazione ai Lavoratori e/o Clienti/Fornitori, dando così evidenza, in caso di ispezione SPISAL, delle misure di contenimento adottate.
Per maggiori informazioni guarda anche i video sul nostro canale You Tube
Studio Aerreuno S.r.l.