L’emergenza COVID-19 impone l’attuazione di diverse misure di precauzione per la riapertura delle attività: il distanziamento, l’uso di dispositivi di protezione, ma soprattutto la SANIFICAZIONE.
Ma cosa significa “sanificazione”? Cosa non è? Come si mette in atto? Quali prodotti utilizzare e come maneggiarli?
Per rispondere a queste domande facciamo riferimento al Vademecum pubblicato dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”
Le indicazioni ivi riportate riguardano la sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari, perciò questo insieme di procedure deve periodicamente essere assicurato nei locali, negli ambienti, nelle postazioni di lavoro, altre aree e anche per gli articoli.
È consigliabile sanificare frequentemente e accuratamente (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).
In generale, la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propanolo) o ipoclorito di sodio è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito. Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente.
• Sanificazione (DM 7 luglio 1997, n. 274): «complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore (…) comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro”».
• Pulizia (Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004): «processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. (…) si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante».
• Disinfezione: «complesso di procedimenti ed operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc».
Gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’all. 6 del DPCM 26/04/2020 possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di “sanitizzanti” con sistemi di generazione in situ.
Chiariamo infine una serie di termini utilizzati nel presente articolo:
• Biocida: (Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012) «qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica».
• Decontaminazione: «prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 ‘Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private’ […] È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero».
• Detersione: «rimozione e […] allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente – Regolamento 648/2004), temperatura e durata dell’intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti».
• Disinfettante: «una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.)».
• Igienizzante (per ambienti): «prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita».
• Presidi Medico Chirurgici (PMC): «i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità».
• Sanitizzazione: «dall’inglese […] sanitisation che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione” ».
• Sterilizzazione: «processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore».
