COVID-19: LE REGOLE PER IL RIENTRO DALL’ESTERO DEI LAVORATORI

L’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, in vigore dal 13 agosto prevede l’obbligo di effettuare il tampone o test molecolare o antigenico per chi rientra in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna o per chi comunque ha transitato in tali Paesi nei 14 giorni precedenti.

Nello specifico l’Ordinanza prevede:

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

A seguito dell’Ordinanza le persone che entrano in Italia da PAESI ESTERI (fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio. Si veda quanto di seguito riportato), sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione (ULSS/ATS di propria competenza territoriale).

Fanno eccezione coloro che rientrano da:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (le persone che entrano in Italia da questi Paesi NON sono sottoposte né ad obbligo di comunicazione né a misure di isolamento).

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

La quarantena è comunque prevista anche per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia (vedi sotto).

Inoltre è stato aggiunto lo Stato della Colombia all’elenco dei Paesi con divieto di ingresso e transito in Italia. Di seguito si riassume tutti i paesi che hanno (al momento) tale divieto: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia. 

Rispetto inoltre alle varie Ordinanze Regionali successivamente emesse viene disposto quanto segue:

  • L’Ordinanza della Regione Veneto dispone che il lavoratore che rientra dalle ferie da uno di questi paesi deve assolutamente, prima della ripresa lavorativa, presentare il certificato che attesti avvenuto tampone o test e dimostri il risultato negativo, in caso contrario non potrà assolutamente rientrare al lavoro. Nell’attesa dell’esito il lavoratore è soggetto all’isolamento fiduciario.

  • L’Ordinanza della Provincia Autonoma di Trento dispone che le persone in attesa dei risultati dei test devono essere sottoposti all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

  • La Regione Emilia Romagna non dispone l’introduzione dell’isolamento fiduciario in attesa dell’esito degli esami effettuati.

  • L’Ordinanza della Regione Lombardia dispone che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie come indicate nell’allegato 19 del DPCM del 7 agosto 2020.

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda ai siti delle singole Regioni:

Veneto: https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-e-Schengen

Lombardiahttps://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia

Emilia Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus; https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-tampone-obbligatorio-per-chi-rientra-da-spagna-grecia-croazia-e-malta-disponibile-la-piattaforma-regionale-con-cui-comunicare-il-rientro

Provincia Autonoma di Trento: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Covid-19-nuova-ordinanza-per-chi-rientra-da-Croazia-Grecia-Malta-e-Spagna

Ricordiamo infine che per quanto disposto dalla Regione Veneto per effetto di test non svolti, è prevista la sanzione di € 1.000,00 a carico del cittadino, fatte salve ulteriori sanzioni penali; lo stesso datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione senza accertare l’avvenuta sotto posizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di € 1.000,00 per ciascun lavoratore dipendente.

Tali disposizioni hanno validità dal 13 Agosto 2020 sino all’adozione del nuovo DPCM, comunque non oltre il 7 Settembre p.v.

Si raccomanda pertanto di inoltrare la presente comunicazione ai propri lavoratori richiedendo una risposta esplicita o firmata di avvenuta lettura della stessa e di non essere soggetti alle disposizioni di cui sopra (quarantena o tampone) o diversamente di presentare il certificato che attesti avvenuto tampone o test che dimostri il risultato negativo prima di accedere agli ambienti di lavoro e comunque prima di riprendere le attività lavorative.

A seguito dell’invio della presente notizia vi suggeriamo di inoltrare anche questo testo al quale il lavoratore dovrà rispondere:
Alla luce di quanto sopra, visto l’obbligo legislativo a carico del datore di lavoro, vi chiedo di inviare al mio indirizzo ____________ (email a cui inviare risposta)  risposta scritta di avvenuta lettura della presente e dichiarazione con cui confermate di non essere soggetti alle disposizioni di cui sopra (quarantena o tampone). Diversamente, chi rientri nelle condizioni previste (rientro o transito da paesi a rischio), dovrà presentare dichiarazione di essere stato sottoposto a controllo e certificato che attesti l’avvenuto tampone o test che dimostri il risultato negativo prima di accedere agli ambienti di lavoro e comunque prima di riprendere le attività lavorative”.

Si ricorda che a seguito dell’evolversi dell’epidemia nei vari stati e a seguito delle normative nazionali e internazionali che ne possono derivare, quanto sopra citato potrebbero variare.

Lo staff dei Tecnici Aerreuno rimane a completa disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

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