Sono numerose le novità riguardanti la gestione dei veicoli fuori uso e introdotte dal Decreto Legislativo 119 del 3 Settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 Settembre 2020 e in vigore a partire dal 27 Settembre 2020.
Innanzitutto la prima novità interessa i Concessionari, ovvero i gestori della succursale della casa costruttrice o dell’automercato che accettano i veicoli destinati alla demolizione e li gestiscono secondo le modalità previste per il “deposito temporaneo” di rifiuti, consentito per un tempo massimo di 30 giorni. Il Decreto prevede infatti che il “deposito temporaneo” avvenga anche in aree scoperte e pavimentate nel caso esclusivo di veicoli senza fuoriuscite di liquidi e gas le cui componenti destinate alla successiva messa in sicurezza siano integre.
Si prosegue poi con le principali novità riguardanti gli Autodemolitori, ovvero i centri di raccolta e gli impianti di trattamento, i quali dovranno:
- installare entro il 31 Dicembre 2020 un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso e, nel caso in cui tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, potranno richiedere all’Autorità competente (Provincia) la concessione di utilizzare sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta per un periodo ulteriore di 12 mesi;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo fuori uso nel centro di raccolta, anche se il veicolo non risulta ancora cancellato dal PRA;
- garantire la tracciabilità dei pezzi di ricambio venduti con l’indicazione sui documenti di vendita dei ricambi matricolati posti in commercio;
- prevedere sulle componenti smontate dai veicoli fuori uso anche le operazioni di condizionamento consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica delle loro funzionalità, per verificare la possibilità di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- utilizzare, a seguito di un DPR che sarà emanato entro 180 giorni dal Decreto, il nuovo “Registro Unico Telematico” dei veicoli fuori uso che andrà a sostituire il “Registro della Questura” previsto dal D.Lgs. 285/1992;
- presentare regolarmente il MUD, pena la sospensione dell’Autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi;
- effettuare anche disgiuntamente le attività di recupero R4, R12 e R13.
Puoi leggere cliccando qui il testo completo del Decreto.
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