Regione Lombardia adotta ulteriori restrizioni anti-covid con il nuovo provvedimento firmato dal Ministro della Salute e dal Presidente di Regione Lombardia. L’Ordinanza n. 630 del 21 Ottobre 2020 si somma alla precedente n. 620 del 16 ottobre 2020 per prevedere per tutto il territorio lombardo una sorta di mini lockdown, chiamato impropriamente “coprifuoco”, a partire dal 22 ottobre.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Le novità previste dall’Ordinanza n. 623
- Chiusura grandi neogozi e centri commerciali:
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di grandi strutture di vendita, esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. - Misure anti-assembramento:
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse. - Sagre e fiere:
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità, mentre sono consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici. - Misure anti-movida:
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00, inoltre dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. - Didattica a distanza:
A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l’intera classe. - Sport di contatto:
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP. - Accesso alle RSA:
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione - Sale giochi, sale scommesse e sale bingo:
Sono sospese.
Le disposizioni per le attività economiche
Per quanto riguarda le attivià economiche rimangono attive le misure già previste dall’ordinanza del 16 ottobre n. 620, dove vengono precisate alcune misure in merito alla rilevazione della temperatura che riportiamo sotto.
I datori di lavoro devono osservare le seguenti prescrizioni: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso”.
Inoltre il datore di lavoro, direttamente od indirettamente, “comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati”. Il lavoratore “comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG”.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio “in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
- qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa”.
Si raccomanda “fortemente” la rilevazione della temperatura “anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza”.
Il testo completo delle ordinanze sono scaricabili dai seguenti link: Ordinanza Ministero della Salute e Ordinanza n. 623 della Regione Lombardia.
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I tecnici di Studio Aerreuno saranno lieti di offrirti assistenza e di aiutarti a districarti per la risoluzione degli adempimenti normativi.