REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI: le novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 rispetto all’Articolo 190 del D.Lgs.152/2006

È in vigore dal 26 Settembre 2020 il Decreto Legislativo numero 116 del 3 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 226 del 11 Settembre 2020. Il Decreto 116/2020 attua le Direttive europee 2018/851 e 2018/852, le quali modificano rispettivamente la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Nello specifico il Decreto 116/2020 effettua diverse modifiche al D.Lgs. 152/2006 tra cui quelle in materia dei servizi di gestione integrata dei rifiuti (art. 2 D.Lgs. 116/2020), degli imballaggi (art. 3 D.Lgs. 116/2020), e delle sanzioni previste (art. 4 D.Lgs. 116/2020).

In attesa di pubblicare una sintesi completa di tutte le novità introdotte dal Decreto 116/2020, riportiamo qui solo le modifiche rispetto all’Articolo 190 del precedente Decreto del 2006 a proposito del Registro di carico e scarico dei rifiuti.

Ricordiamo che il vecchio Articolo 190 del Decreto del 2006 al comma 1 obbligava a tenere un Registro cronologico di carico e scarico per i seguenti casi:
– chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
– i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi tra cui quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali (art. 184, comma 3, lettera c), delle lavorazioni artigianali (art. 184, comma 3, lettera d) e infine quelli derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e inoltre i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (art. 184, comma 3, lettera g).

Sempre secondo l’Articolo 190 del 2006, il Registro deve indicare per ogni tipologia di rifiuto:
– la quantità prodotta;
– la natura e l’origine dei rifiuti;
– la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le altre operazioni di recupero e inoltre, quando previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193 che tratta il trasporto dei rifiuti.

Ma vediamo ora le principali novità introdotte dal Decreto 116/2020 rispetto all’Articolo 190.

In primo luogo, sono esonerati dall’obbligo di tenere il Registro cronologico di carico e scarico, non solo gli imprenditori agricoli* con un volume di affari annuo inferiore a 8.000 € e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, ma adesso anche le imprese e gli enti produttori iniziali con meno di dieci dipendenti, anche se quest’ultimo punto vale solo per i rifiuti non pericolosi.

Ulteriore novità riguarda inoltre i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi. Tali soggetti infatti possono adempiere ai propri obblighi avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate o delle loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

A tale proposito presso l’UNILAVORO PMI – Associazione Territoriale di Verona è possibile usifruire di questo servizio. Per informazioni scrivere a verona@unilavoropmi.it.

Puoi leggere cliccando qui il testo completo del D.Lgs. 116/2020.

Se ti sembra che qualcosa ti sia sfuggito o hai necessità di un supporto tecnico, non esitare a chiamare in ufficio al nr. 045 7901403 o a inviare una mail a info@aerreuno.com con le segnalazioni.
Saremo lieti di assisterti!


* Per “imprenditori agricoli” il Decreto intende la definizione data dall’Articolo 2135 del Codice Civile, ovvero chi esercita anche una sola attività tra coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

** Per “imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi” il Decreto intende la definizione data dall’Articolo 212 al comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ovvero i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

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