COVID-19 – COME EVITARE MISURE DI QUARANTENE – Rafforzamento delle tutele per lavoratori e per la continuità aziendale

All’attenzione del Datore di Lavoro/Covid Manager

La  situazione  pandemica  in  Italia  e  nel  mondo  va  aggravandosi,  tanto  da rendere difficile il tracciamento dei casi, il principale strumento di conoscenza e prevenzione della diffusione esponenziale del contagio.

Nel ricordare che il distanziamento è la principale misura di sicurezza (cui si aggiungono sempre e comunque l’uso della mascherina e l’igiene personale), è nota la discrasia tra le previsioni di legge,  dei  DPCM  e  dei  Protocolli  (che  fissano  in  un  metro  la  corretta  distanza  minima  da mantenere) e il sistema del contact tracing, fondato sulla nozione di “contatto stretto” previsto dal Rapporto n. 53/2020 dell’ISS.

In particolare, secondo questo documento, per contatto stretto di intende

•  una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19

•  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)

•  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

•  una  persona  che  ha  avuto  un  contatto  diretto  (faccia  a  faccia)  con  un  caso  di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti

•  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei

•  un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

•  una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Rilevano, in particolare, le ipotesi del contatto a distanza inferiore di 2 metri per più di 15 minuti, faccia a faccia e la compresenza in ambiente chiuso senza mascherina.

Il rispetto della legge (o dei DPCM e dei Protocolli) è finalizzato a garantire distanze che sono ritenute  adeguate  nel  contemperamento  con  le  esigenze  lavorative,  mentre  il  concetto  di contatto stretto è maggiormente cautelativo in quanto finalizzato a riscontrare il maggior numero di soggetti coinvolti, soprattutto se asintomatici.

Ne consegue che l’azienda, pur avendo rispettato pienamente il dettato normativo, potrebbe andare  incontro  ad  un  coinvolgimento  nel contact  tracing (per  la  presenza  di  contatti  stretti secondo  il  documento  ISS)  con  conseguente  potenziale  adozione  di  misure  di  quarantena (individuale  o  collettiva)  da  parte  delle  Autorità  sanitarie,  con  evidenti  riflessi  negativi sull’operatività.

Dunque, la quarantena diviene un rischio da prendere in considerazione e, se nel caso, da mitigare con misure cautelative maggiori rispetto a quelle previste nelle disposizioni di legge e nei protocolli. Molte aziende stanno già applicando – ove possibile – misure restrittive, dirette a precludere il concreto verificarsi di ipotesi di contatti stretti.

Tra le MISURE FINALIZZATE A PREVENIRE POSSIBILI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA, dunque, si potrebbe pensare, ad esempio:

•  adottare  un  sistema  aziendale  di  MONITORAGGIO  continuo  mediante  la  periodica somministrazione di tamponi antigenici rapidi (o, quando saranno disponibili, tamponi salivari)  a  tutti  i  lavoratori  presenti  in  azienda,  in  modo  da  tenere  sotto  controllo  la presenza  e  la  diffusione  del  virus,  prevenendo  possibili  contagi.  Un  investimento sicuramente oneroso, ma concreto strumento di prevenzione e testimone dell’impegno nel collaborare alla riduzione della circolazione del virus (in ambito aziendale ma anche sociale) – Vedi precedente comunicazione-Faq sulle misure privacy da rispettare.

•  laddove possibile, tarare l’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, per la parte del lavoro in presenza, in modo da prevenire il contatto stretto (e non solamente il rispetto del metro di distanza). In questo senso, si potrebbe pensare di:

§  ampliare a due metri il distanziamento tra le persone/postazioni di lavoro ovvero (o in aggiunta) organizzare la disposizione dei posti di lavoro evitando il contatto “faccia a faccia”

§  disporre  l’uso  permanente  della  mascherina  chirurgica,  anche  nei  luoghi  di  lavoro (es. open spaces) che non sono spazi comuni

§  rafforzo delle misure di compartimentazione dei reparti/squadre con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili compre le fasi di ingresso e uscita, uso di locali/sale ristoro, transito in zone comuni…

§  per le ipotesi maggiormente a rischio (contatti continuativi ravvicinati) prevedere l’uso di mascherine FFP2.

Queste misure si aggiungono a quelle consuete (evitare contatti fisici o contatti diretti non protetti con le secrezioni di un caso COVID19) e a quelle più generali (igiene personale delle mani, degli ambienti e delle attrezzature, areazione dei locali).

Con il rispetto di queste misure, si riduce la potenzialità che si verifichino “contatti stretti” e, ancor prima, si riduce notevolmente la possibilità di diffusione del contagio.

Qualora l’azienda ritenga opportuno/necessario rafforzare le misure anti-contagio previste nel protocollo aziendale, anche sulla base delle proposte sopra riportate, è necessario dare opportuna informazione al personale provvedendo a modificare il protocollo aziendale o integrandolo con un appendice anche al fine di garantire un’efficacia dal punto di vista disciplinare, qualora si rendesse necessario.    

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti.

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