E’ stato Pubblicato il nuovo DPCM 2 marzo 2021 sul s.o. alla GU n. 52 del 2 marzo 2021 che detta nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Tali disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021. Il DPCM si completa con i consueti Allegati ripresi dai precedenti DPCM.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali disposizione che possono avere ripercussione per le attività produttive/lavorative. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al testo completo del DPCM.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
PROTOCOLLI CONDIVISI
Per le attività produttive industriali e commerciali, i cantieri, trasporto e logistica confermato l’obbligo di applicazione dei Protocolli condivisi Governo-Parti Sociali elaborati nel periodo marzo-aprile dello scorso anno (All. 12-13-14), fatta salva l’applicazione di eventuali Protocolli di maggior dettaglio per gli specifici settori.
LAVORO AGILE
Nella Pubblica Amministrazione richiesto ai Dirigenti di fare ricorso alle percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, promuovendo per i lavoratori fragili soluzioni utili ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL, e incentivando iniziative di formazione professionale. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei Datori di Lavoro Privati.
INGRESSI DIFFERENZIATI
Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale. Da parte dei Datori di Lavoro privato è raccomandata la differenziazione degli orari di accesso ai luoghi di lavoro.
CORSI DI FORMAZIONE
La formazione “generica” (ossia quella non relativa alla sicurezza sul lavoro) può essere svolta in presenza in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, mentre per i corsi di salute e sicurezza (così come quelli in materia di protezione civile, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio) prosegue la possibilità di poter essere svolti in presenza anche presso altre strutture senza adottare specifiche limitazioni di cui sopra a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL” e delle Linee guida della regionali. Quindi le nuove misure prevedono un’apertura anche per le attività formative generiche con le limitazioni sopra descritte.
CONVEGNI E RIUNIONI
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
SCUOLE e UNIVERSITA’
Scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che sia garantita quella in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte si avvale della didattica a distanza. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Sono possibili deroghe in ragione dell’andamento epidemiologico sui singoli comuni per effetto di provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione Province autonome e comunque quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Le università possono predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica a distanza o in presenza che tengano conto delle esigenze formative nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca richiamate all’Allegato 18.
SPOSTAMENTI
Vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A seguito dell’ingresso nel territorio nazionale obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico come richiamati all’art. 51. Richiamate le misure di contenimento applicabili nelle Regioni in zone contrassegnate da colori diversi secondo il seguente schema.
Si riportano nel prospetto i nuovi Criteri di classificazione delle Regioni ripresi dal DL 23 feb 2021 n. 15 validi dal 24 febbraio 2021 al 27 marzo 2021 e le indicazioni per gli spostamenti (di modifica alla L. 14 lug 2020, n. 74 di conversione del DL 16 mag 2020, n. 33) come integrati dal presente DPCM.