COVID-19 – Garante della Privacy e vaccini un azienda

Se i miei dipendenti non sono vaccinati… Cosa devo fare?

Questo è l’annoso problema che, ancora una volta, chiama in causa il datore di lavoro.

Oltre alle restrizioni, chiusure, dpi etc…

Oggi è presente la questione dei dipendenti vaccinati o meno.

Capisco che la situazione per te è problematica e preoccupante, una piccola epidemia in azienda, oggi, è un problema enorme.

C’è stato un po’ di braccio di ferro su questa questione… chi dice che è necessario dimostrare di essere vaccinati, chi dice che alcuni lavori si possono fare solo da vaccinati e chi dice che esiste la privacy e il vaccino non è obbligatorio per legge.

Non hai tempo ora di leggere tutto l’articolo sul nostro sito?
Clicca qui per scaricare la versione stampabile; te lo leggerai tranquillamente in un altro momento.

Dopo le solite discussioni da bar, ecco che il garante della privacy ha dato le linee guida che ti riassumo qui sotto:

A)     Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando l’art. 43 del Regolamento).

B)     Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

C)     La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale (NdR: fatto salvo quanto già previsto per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali – Legge 28/05/2021 n. 76), nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti’?
Chiama in ufficio al nr. tel. 045 7901403 e chiedi ai nostri tecnici dello staff Sicurezza.

Condividi questo post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Scopri gli altri articoli