Il Green Pass, ora è una realtà anche nel mondo del lavoro.
Se ne sentiva parlare da tempo e ora è ufficialmente una realtà.
Il Green Pass entra a far parte del mondo del lavoro sia pubblico che privato.
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/09/2021 decreto legge n. 127 per l’estensione della certificazione verde a tutti i luoghi di lavoro. «Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19», recita l’articolo 2 del decreto.
Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e che non si applica l’obbligo di green pass «ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute». Chi non ce l’ha non può essere licenziato. Chi non ha il Green pass avrà comunque il «diritto alla conservazione del rapporto di lavoro».
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. . Ma in ogni caso non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore.
Il green pass sara valido subito dopo prima dose vaccino. Non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. È quanto prevede il decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro.
Multe fino a 1.500 euro Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevederebbe sanzioni da 600 a 1.500 euro. È quanto avrebbe spiegato il governo, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli. Il settore giudiziario «Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19». Si legge nell’art. 2 della bozza del dl all’esame del Cdm. Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e che non si applica l’obbligo di green pass «ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute», si legge nel decreto.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative