Si avvicina sempre di più la fatidica data dell’obbligatorietà del Green Pass.
In questo articolo ecco le regole principali, le sanzioni e le modalità con le quali le aziende devono adeguarsi!
A seguito della pubblicazione decreto-legge 127/2021 che introduce l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre p.v., palazzo Chigi ha pubblicato l’aggiornamento delle Faq (frequently asked questions) sul sito del governo, rispondendo alle domande scaturite dall’approvazione del decreto.
Vediamo quali sono le novità relative a controlli e necessità di disporre del certificato verde che attesta l’avvio o il completamento dell’iter vaccinale anti covid o l’esecuzione di un tampone (con esito negativo).
Prestazione a domicilio
Il governo chiarisce che coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista, un muratore o un qualsiasi altro lavoratore per svolgere la propria prestazione (che hanno l’obbligo di possedere il Green Pass) non dovranno controllare se ha il certificato verde Covid-19, in quanto per la legge “non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi”. Resta fermo, tuttavia, che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass. Diverso invece il discorso per colf e badanti. In questo caso infatti “il datore di lavoro è tenuto a verificare che la dipendente o il dipendente abbia il green pass”.
Il green pass per i liberi professionisti
Anche i liberi professionisti devono esibire la certificazione “quando accedono nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa”. Vengono controllati “dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021″. I privati non dovranno però avere delle piattaforme di controllo analoghe a quelle della scuola o del pubblico impiego. “Al momento non sono previste piattaforme analoghe – dice il governo -, se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il Dpcm (decreto della presidenza del Consiglio dei ministri) che disciplina le modalità di verifica”. Per il resto, vengono forniti pochi chiarimenti, che restano concentrati su alcuni aspetti applicativi specifici, diversi dei quali relativi a lavoratori autonomi e professionisti, compresi studi professionali e tassisti. In quest’ultimo caso, nelle FAQ viene specificato che non c’è obbligo per i clienti, di conseguenza possono prendere il taxi senza Green Pass.
Smart working
E veniamo al capitolo smart working: chi lavora da casa non dovrà avere il green pass, dato che il certificato serve per accedere ai luoghi di lavoro. Ma lo smart working, chiarisce Palazzo Chigi, “non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass”.
Green Pass e i protocolli aziendali
L’obbligo di Green Pass non fa decadere le regole di sicurezza anti Covid sui luoghi di lavoro, quindi bisogna continuare a rispettare distanze di sicurezza, usare le mascherine e tutte le misure previste dai protocolli aziendali elaborati sulla base delle Linee Guida e dei Protocolli vigenti.
(… e nella tua Azienda? Hai predisposto ed adottato il Protocollo condiviso per le misure anti-contagio da COVID-19, con le procedure indicate per la gestione delle attività?? Chiamaci se hai bisogno di assistenza!!).
Controlli a campione
Per quanto riguarda i controlli, il governo sottolinea che le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, “a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021”.
I controlli andranno effettuati dal datore di lavoro che deve organizzarsi in tal senso entro venerdì 15 ottobre. Per chi non sarà in regola, è prevista una multa tra i 400 e i 1.000 euro. Il dipendente che viene sorpreso sul luogo di lavoro mentre vìola l’obbligo di pass, avrà invece un’ammenda tra i 600 e i 1.500 euro. I datori di lavoro devono individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni. La tecnica operativa di screening dovrà tener inevitabilmente conto dell’organizzazione aziendale e del numero dei dipendenti.
L’app VerificaC19
Il governo ha chiarito che il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile e scaricabile gratuitamente. Questa applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
La verifica avviene così:
- la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- l’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- l’app VerificaC19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida;
- l’app VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Rimandiamo al sito del Governo, alla pagina delle domandi frequenti, per ulteriori approfondimenti e per i testi integrali delle varie FAQ (vedi sezione CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – GREEN PASS)