COVID-19 – OBBLIGO VACCINALE – In vigore dall’8 gennaio l’obbligo vaccinale per i cinquantenni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022 n. 4 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (entrato in vigore l’8 gennaio 2002) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il decreto prevede l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (per vaccinazione o per guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Per le scuole il decreto cambia le regole per la gestione dei casi di positività.

Obbligo vaccinale
Il decreto prevede l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro
Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato (per vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario che viene così equiparato a quello scolastico. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Anche in questo caso valgono le stesse sanzioni previste per l’obbligo del green pass base introdotto dal 15 ottobre 2021.
Il datore di lavoro dovrà pertanto aggiornare le procedure di controllo del green pass dei lavoratori differenziando la tipologia di verifica (BASE e RAFFORZATA) tra gli under 50 e over 50, salvo eventuali modifiche dell’applicazione VedificaC19.

Scuola
In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:
1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2) nella scuola primaria (Scuola elementare):- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.):- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;– con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Servizi che richiedono la certificazione vaccinale o di guarigione
Fino al 31 marzo 2022, per accedere ad alcuni servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:
a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Contatti stretti e casi Positivi
In allegato alla presente circolare alleghiamo, infine, due tabelle schematiche predisposte dalla Regione Veneto per una corretta gestione dei contatti stretti e dei casi positivi sulla base delle recenti disposizioni. Ricordiamo inoltre che per il rientro al lavoro anche dopo i 21 giorni di isolamento (caso positivo) è necessario presentare un tampone molecolare o rapido negativo e per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è necessario effettuare una visita medica da parte del medico competente ove previsto.

Puoi anche scaricare i file, cliccando qui sotto:

Infografica contatto stretto

Infografica positivo a Covid 19

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