PROROGA STATO DI EMERGENZA – proroghe nell’ambito dei luoghi di lavoro

Il decreto legge 221/2021, che proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, estende alcune misure speciali legate al Covid-19 tuttora in vigore in ambito lavoristico. Vediamo quali sono e quali invece non sono state prorogate.

GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO

Per ulteriori tre mesi ci sarà l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici che quelli privati, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli. Prorogate anche le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi al posto di lavoro senza certificazione verde. Che, per lavorare, è sufficiente nella versione base, cioè rilasciata a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di persone obbligate alla vaccinazione che verrà esteso ai lavoratori con 50 anni di età dal 15 febbraio secondo il decreto del 5 gennaio 2022 non ancora pubblicato in gazzetta  ufficiale, di cui vi daremo approfondimenti alla sua pubblicazione.

SMART WORKING

Estesa la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro. Il nuovo decreto, infatti, proroga al 31 marzo quanto previsto dall’articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, dopo che il Dl 52/2020 aveva già spostato i termini prima dal 30 aprile al 31 luglio e poi alla fine di quest’anno.

LAVORATORI FRAGILI

Rimane in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (lavoratori fragili) dei quali il medico competente o quello dell’Inail può accertare l’inidoneità alla mansione. Durante il periodo di mancata attività, queste persone non possono essere licenziate. Il punto 15 dell’allegato 1 al decreto legge 221/2021 prevede espressamente l’estensione della validità dell’articolo 83 del Dl 34/2020, tuttavia quest’ultimo già stabilisce la validità dello stesso «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza» e quindi si sarebbe prorogato in modo automatico.

CONGEDI AI GENITORI CON FIGLI QUARANTENA

I genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi. Si tratta delle misure introdotte dall’articolo 9 del Dl 146/2021 con efficacia dall’inizio dell’attuale anno scolastico e fino al 31 dicembre.

LAVORATORI FRAGILI

I “lavoratori fragili” (secondo l’articolo 26 del decreto legge 18/2020) potranno continuare a svolgere di norma l’attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all’adozione di un decreto ministeriale che individuerà «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile» anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Il decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio; in sua assenza lo smart working proseguirà comunque fino al 28 febbraio.

Sempre per i lavoratori fragili non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro (qualora l’attività non possa essere effettuata in smart working) al ricovero ospedaliero con relativa indennità.

Per queste disposizioni i lavoratori fragili sono individuati in quelli con un certificato di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, nonché i disabili gravi. Infine l’assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di comporto.

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