on la legge di conversione del Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicato in Gazzetta il 21 dicembre 2021, vengono introdotte ulteriori novità che interessano il Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008).
Il 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto legge, poi pubblicato in Gazzetta il 21 ottobre 2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento normativo di conversione in legge del decreto di ottobre prevede una revisione più incisiva del D.Lgs. 81/2008, introducendo una serie di ulteriori misure che interessano la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolar modo incentivano l’attività di vigilanza e migliorano il coordinamento dei soggetti che si assicurano del rispetto delle disposizioni di sicurezza. Si parla addirittura di una mini-riforma al TUSL, soprattutto in riferimento al Titolo I.
Le modifiche/novità di maggior interesse sono:
- maggiori poteri di sospensione dell’attività dell’impresa a fronte di violazioni in materia di sicurezza o in presenza di lavoro nero;
- le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- più mirate funzioni di controllo e vigilanza;
- nuove responsabilità del preposto;
- rafforzamento della formazione e addestramento;
- il ruolo degli organismi paritetici nell’ottica di un loro rilancio;
Vediamo di approfondire in modo schematico alcuni punti, evidenziando il testo modificato del D.Lgs. 81/2008 dapprima dal Decreto- Legge 21 ottobre 2021 n. 146 e successivamente dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2021.
In rosso le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021).
In azzurro le successive modificazioni apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 al Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Ambito/categoria delle principali novità | Testo in vigore dal 21 Dicembre 2021 |
ISPETTORATO | Art. 13 – Vigilanza |
Estensione dei poteri di vigilanza dell’ispettorato del lavoro in tutti i settori prodotti e non più nel settore edilizio | 1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. [abrogato] |
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONI | Art. 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori |
Rafforzamento del provvedimento di sospensione in caso di lavoro irregolare con riduzione della soglia del lavoro nero | 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. |
Obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro in caso di avvio di attività con lavoratori autonomi occasionali | Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione. 3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonchè, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. 4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. 5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
Provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi | 6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. |
Modalità di revoca della sospensione | 9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. 11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato. 12. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 14. 16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d). |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente |
PREPOSTI Obbligo di individuazione dei preposti, con possibilità di riconoscere di un compenso nei contratti collettivi | 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: …omissis … b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; |
DIRIGENTI SCOLASTICI Dirigenti scolastici: esonero di responsabilità in caso di segnalazioni al proprietario delle carenze strutturali e manutentivi. In caso di carenze gravi possibilità di interdizione dei locali e degli edifici da parte dei Dirigenti In caso di carenze gravi possibilità di interdizione dei locali e degli edifici da parte dei Dirigenti | 3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale. |
VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure di prevenzioni sono di competenza dell’amministrazione | 3.2 Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. |
OBBLIGO DEI PREPOSTI | Art. 19 – Obblighi del preposto |
Rinforzo dei poteri del preposti con possibilità di interrompere l’attività in coso di riscontro di situazioni non conformi | 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; …omissis… f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; |
PREPOSTI NELLE ATTIVITÀ D’APPALTO | Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione |
Obbligo di individuare e indicare al committente un preposto nei contratti d’appalto | …omissis… 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. |
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti |
Previsione di una revisione, accorpamento delle norme per la formazione | …omissis… 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. |
Definizione delle attività di addestramento e introduzione di un registro specifico | …OMISSIS… 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. …omissis… 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. |
ORGANISMI PARITETICI | Art. 51 – Organismi paritetici |
Il ruolo degli organismi paritetici | 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee). 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. …omissis… 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati- GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi: a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3- bis. 8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro. |
PREPOSTO | Art. 56 – Sanzioni per il preposto |
Integrazione delle sanzioni del preposto | 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) e f-bis); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). |
DPI | Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso |
…omissis… 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. | |
CANTIERI | Art. 99 – Notifica preliminare |
Modifica delle modalità di comunicazione della notifica preliminare | 1-bis. 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. |
GRAVI VIOLAZIONI | Ar Allegato I – (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 |
Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale | Allegato I – (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 Fattispecie Importo somma aggiuntiva 1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500 2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500 3 Mancata formazione ed addestramento per ciascun lavoratore interessato Euro 300 4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000 5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500 6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto per ciascun lavoratore interessato Euro 300 7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000 8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000 9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000 10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000 11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000 12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000 |