Il decreto approvato il 23 dicembre prevede l’obbligo di mascherina FFP2 in alcuni luoghi per chiunque — vaccinati compresi, ovviamente — nei luoghi a rischio assembramento o dove comunque è prevista un’altra concentrazione di persone.
Le mascherine FFP2
Ecco dove è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2 dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla fine dello stato di emergenza, che è stato prorogato al 31 marzo:
- cinema;
- teatri;
- locali di intrattenimento e assimilati (come i musei);
- stadi;
- eventi sportivi;
- mezzi di trasporto a lunga percorrenza;
- mezzi pubblici locali;
- nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con un o due casoi di positività nella classe dove si applica l’autosorveglianza con le lezioni in presenza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena (vaccinato o guarito da meno di quattro mesi o ha ricevuto la dose booster) ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Le mascherine chirurgiche
Rimane possibile invece utilizzare le chirurgiche (anche se la raccomandazione degli esperti e’ sempre quella di privilegiare le Ffp2) nell’ambito delle attivita’ economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
