GREEN PASS – FORMAZIONE, ULTRACINQUANTENNI IN AULA SOLO SE VACCINATI

Il combinato disposto degli ultimi interventi normativi impone, per gli over 50, il green pass rafforzato, indipendentemente dal colore assegnato alla regione

Dal 15 febbraio 2022 l’obbligo, di super green pass (derivante da guarigione o vaccinazione) imposto ai lavoratori over 50 si applica anche ai discenti che partecipano a corsi di formazione in presenza, prescindendo dal “colore” assegnato alla regione.

Infatti, il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277), all’art. 3 c. 2, stabiliva che “La disposizione di cui al comma 1 (a  chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attività  è svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19), si applica altresì a  tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o  di volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di contratti esterni”.

Alla luce dell’introduzione del c.d. “super green pass”, ottenibile solo in caso di vaccinazione o guarigione da Covid e, nello specifico, all’introduzione dell’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori over 50 con il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 per la categoria appena richiamata, dovrà essere pertanto richiesto il “super green pass” anche per la partecipazione a corsi privati in zona bianca e gialla, in deroga a quanto previsto dalla tabella riassuntiva del Governo, la quale prevede l’obbligo di esibizione di super g.p. per i corsi di formazione privati solo per la zona arancione.

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