Cessazione dello stato di emergenza

Come comportarsi dal 01/04/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto-legge 24 marzo 2022 si entra in un nuovo capitolo della gestione COVID-19: la Cessazione dello stato di Emergenza.

La speranza è quindi che si possa tornare man mano ad una normalità che ci manca da marzo 2020. La speranza di una normalità che rimanga, senza ricadute o misure urgenti per fronteggiare ancora una volta lo stesso nemico.

La cessazione dello stato di emergenza

Sicuramente la notizia più rilevante connessa al DL, dopo uno stato di emergenza epidemiologica Covid-19 dichiarato il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte, è la cessazione dell’emergenza.

E la cessazione avrà diverse conseguenze. Come indicato all’articolo 2 del DL, vengono a cessare le funzioni di diverse strutture dell’emergenza, e si arriva, attraverso le nuove norme, al superamento del sistema delle zone colorate, all’eliminazione delle quarantene precauzionali e a varie modifiche su vari aspetti rilevanti nella lotta al virus: green pass, obblighi vaccinali, dispositivi di protezione e smart working.

L’aggiornamento dei protocolli e le regole per i green pass

Riguardo a quest’aspetto interviene l’articolo 3 del DL.

L’articolo indica che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Di fatto, va ribadita ancora una volta la necessità di tenere alta l’attenzione ed applicare comunque il buon senso, indipendentemente dall’allentamento delle restrizioni.

Le mascherine

In merito all’uso delle mascherine il provvedimento stabilisce che viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e gli spettacoli aperti al pubblico. Sempre fino al 30 aprile, nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Green Pass base

Riguardo poi al tema della certificazione verde COVID-19, riportiamo alcune indicazioni tratte dagli articoli 67.

Dal primo aprile al 30 aprile 2022 (con decadenza degli obblighi dal primo maggio) è previsto l’obbligo di Green Pass base per:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea).

Inoltre dal primo aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base.

Il Green Pass rafforzato

Fino al 30 aprile rimane in vigore il super green pass o green pass rafforzato per:

  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.

Ricordiamo che rimane fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

 Misure aziendali post stato di emergenza

Con la cessazione dello stato di emergenza, i vari protocolli e linee guida dovrebbero considerarsi decadute e quindi non più obbligatorie, anche se secondo alcune associazioni di categoria non è chiaro in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no. A ogni modo i protocolli condivisi continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

Pertanto, anche in considerazione degli attuali dati epidemiologici, l’indicazione è di continuare ad applicare le misure minime anticontagio da adottare come disposizione aziendale. Si raccomanda di mantenere almeno le seguenti misure:

  • Pulizia quotidiana dell’azienda in particolare degli spazi e delle attrezzature comuni e sanificazione in caso di casi positivi;
  • Precauzioni igieniche personali come igienizzazione delle mani;
  • Distanziamento interpersonale nelle postazioni di lavoro (garantendo una distanza minima interpersonale di 1m);
  • Contingentamento degli spazi comuni, mantenendo la limitazione degli accessi in particolare per sale riunioni, sale corsi (distanza minima interpersonale di 1m) e per mense, refettori, zone pause (distanza minima interpersonale di 2 m).

Mentre, come precisato, rimane l’obbligo della protezione delle vie respiratore nei luoghi al chiuso e il controllo del green pass per l’accesso in azienda.

Le proroghe per lo smart working nel settore privato

Concludiamo riportando qualche informazione sull’utilizzo dello smart working nel settore privato.

 L’articolo 10 del DL 24/2022 proroga al 30 giugno 2022 le Disposizioni in materia di lavoro agili per i lavoratori del settore privato:

Riprendiamo, per chiarezza, i commi 3 e 4 dell’Articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020:

  • Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

In sostanza sono dunque prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.

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