Formazione a Distanza – come e quando ha validità

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del D.L. n.24 del 24 marzo 2022.

Il decreto, a seguito di modificazioni, introduce l’art. 9-bis, che riconosce l’equiparazione Aula-Videoconferenza (Formazione A Distanza sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

CHE COSA PREVEDE IL NUOVO ARTICOLO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA?

Al testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato introdotto l’Art. 9-bis, andando a stabilire che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata con modalità in presenza e con modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Restano escluse le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni un addestramento o una prova pratica, da svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se non prevedono addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula che in Videoconferenza (FAD sincrona).

VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?

Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) e E-Learning (FAD asincrona) non sono sinonimi. Si tratta di due modalità di erogazione della formazione diverse e regolamentate, ognuna, specificamente.

La Videoconferenza (FAD sincrona) consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.

L’E-Learning (FAD asincrona), invece, è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.

E LA FORMAZIONE IN E-LEARNING SI PUO’ ANCORA FARE?

L’art. 9-bis recentemente introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022 equipara la formazione in Videoconferenza (FAD sincrona) a quella in aula.

Lo stesso articolo precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza”, determinando quindi la possibilità di erogare la formazione in tali modalità.

L’articolo quindi chiarisce definitivamente che i corsi di formazione, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti tramite:

  • Presenza in aula;
  • Videoconferenza (FAD sincrona);
  • E-Learning (FAD asincrona).

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Per chiarimenti o maggiori informazioni, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo sicurezza@aerreuno.com – riferimento Claudio Pachera.

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