Dopo una giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali il 30 giugno scorso è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il nuovo protocollo, semplificato rispetto al precedente, tiene conto della situazione di contesto e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia.
Rimangono fermi gli aspetti essenziali della tutela (tenuto conto anche della riduzione dell’uso della mascherina) a tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Le imprese potranno aggiornare i protocolli aziendali sulla base del nuovo documento.
Si precisa che tale protocollo non si configura come una disposizione di legge, poiché non adottato mediante strumenti legislativi ma è comunque un accordo sindacale e tutte le aziende aderenti alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto il documento sono vincolate nell’adozione delle nuove misure, mentre per tutte le altre aziende è da considerarsi una linea guida di riferimento molto importante, con la raccomandazione di attenersi a quanto previsto.
Variazioni e novità rispetto al protocollo 2021
1) Ingresso nei luoghi di lavoro
Resta la possibilità (non l’obbligo) di controllare la temperatura all’ingresso, mentre viene regolata la riammissione al lavoro, che prevede l’isolamento per i casi positivi di Covid 19 e l’auto sorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i contatti stretti
2) Gestione degli appalti
Viene eliminato il controllo sui fornitori esterni (autisti, visitatori, fornitori)
Rimane invariato l’obbligo di comunicazione al committente dei casi positivi da parte del datore di lavoro appaltatore.
3) Pulizia e sanificazione in azienda
Non variano le previsioni su pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature ad uso promiscuo.
Rimane la previsione della sanificazione in caso di positività di un lavoratore. Si ribadisce la necessità che negli ambienti di lavoro sia garantito un costante ricambio d’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
4) Precauzioni igieniche personali
L’igiene delle mani resta una priorità, da garantirsi attraverso la messa a disposizione di idonei detergenti e disinfettanti per le mani.
5) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid 19.
Solo la mascherina FFP2 è dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Nei seguenti casi il suo utilizzo non è più obbligatorio, sebbene rimanga “un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori”:
– ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori;
– ambienti aperti al pubblico;
– ambienti (sia aperti che chiusi) dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l’utilizzo delle mascherine, ha soltanto l’obbligo di mettere le mascherine FFP2 a disposizione di tutti i lavoratori, mentre la responsabilità (non l’obbligo) di indossarli è a carico esclusivamente dei lavoratori.
Questa indicazione fa sì che in caso di contagio la responsabilità del datore di lavoro non è più riconducibile all’uso o meno della mascherina.
Viene prevista l’ipotesi che consente al datore di lavoro – pur in assenza di un obbligo di legge – di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ad esempio in caso di lavoratori fragili).
Si ritiene pertanto che per i sotto indicati gruppi di lavoratori (ove presenti tra le mansioni in azienda) il datore di lavoro dovrà fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), e dovrà richiede di indossarli. Tra i gruppi di lavoro più a rischio si individuano:
- Chi fa uso condiviso di mezzi di trasporto;
- Lavorazioni che non consentono di garantire in maniera continuativa distanziamento interpersonale di un metro (es. attività di assemblaggio/lavorazione nella stessa postazione/sulla stessa macchina, sollevamento/manipolazione di carichi in più persone, attività di assistenza alla mansione);
- lavoratori che stazionano in ambienti di lavoro con più persone dove non è possibile garantire ricambi d’aria (no ricircolo) frequenti (indicativamente almeno ogni ora) in modo naturale o meccanico e che presentano condizioni di affollamento (in via indicativa non è possibile garantire 4mq di superfice/per persona);
- Attività che comportano contatto con il pubblico.
Ad oggi l’uso della mascherina resta obbligatorio per legge solo nei settori TRASPORTI e SANITA’.
6) Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
Rimane la previsione dell’accesso contingentato agli spazi comuni. Non è più previsto l’obbligo del mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti.
7) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Rimane invariata la previsione degli orari scaglionati e della differenziazione tra porte di entrata e di uscita.
8) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Per la persona che manifesti sintomi di Covid resta la previsione dell’isolamento, con obbligo di indossare la mascherina FFP2.
9) Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
Non varia la previsione della sorveglianza sanitaria, considerata fondamentale quale mezzo anche per informare i lavoratori e per favorire l’opportunità della profilassi vaccinale.
10) Lavoro agile
Si ribadisce l’opportunità di utilizzo del lavoro agile quale strumento di contenimento del Covid 19: per tale motivo si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento con modalità semplificate.
11) Lavoratori fragili
Sono previste misure di prevenzione del contagio specifiche per i lavoratori fragili.
In particolare il medico competente può segnalare specifiche misure, tra cui l’utilizzo della mascherina FFP2; in ogni caso si ribadiscono le specifiche misure di tutela già in essere e prorogate con il d.l. 24 marzo 2022, n. 24
12) Aggiornamento del protocollo
Rimane in capo ai comitati Covid l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo.
13) Varie
È stata eliminata la regolamentazione della formazione, degli spostamenti interni all’azienda, delle riunioni e non è più presente il divieto per le trasferte.
Le parti si sono impegnate a rivedersi a ottobre nel caso ci siano elementi di novità sul piano epidemiologico tali da imporre una ulteriore revisione del Protocollo.
Se hai bisogno di chiarimenti o di qualche informazione in più, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo sicurezza@aerreuno.com – riferimento Claudio Pachera.
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