Rivoluzione Pallet – Già in vigore l’interscambio normato

Perché parliamo di Rivoluzione?

La pubblicazione della Legge n. 51 del 20 maggio 2022 artt. 17 bis e 17 ter (Link) istituisce un sistema di interscambio di pallet che prevede l’obbligo del destinatario di restituire al mittente lo stesso numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti alla consegna delle merci trasportate. E attenzione, perché questa rivoluzione è già in vigore!

Come funziona il sistema di interscambio di pallet

La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce.

Nel caso si verifichi l’impossibilità immediata di interscambio di pallet, il destinatario della merce emette un voucher (digitale o cartaceo) contenente data, denominazione e firma dell’emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire.

Il voucher costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi e ad esso si applica la disciplina dell’art.1992 del Codice civile.

Qualora sul voucher mancassero i dati sopra descritti, il mittente della merce, ora possessore del voucher, ha il diritto di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet moltiplicato per il numero di pallet.

Se entro 6 mesi dalla data di emissione del voucher i pallet non vengono restituiti, il destinatario della merce, ovvero il soggetto a cui spetta la restituzione dei pallet, è obbligato a pagare al mittente un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

Una volta che il mittente della merce avrà ricevuto i pallet oppure il pagamento dell’importo, sarà obbligato a restituire il voucher all’emittente.

Un prossimo decreto del MISE stabilirà il valore di mercato del pallet usato, e provvederà all’aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l’attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio.

E per i trasportatori cosa cambia?

Sostanzialmente niente. Il trasportatore della merce non ha alcun obbligo relativo alla restituzione dei pallet e nel caso in cui vi sia un accordo tra trasportatore e committente per la riconsegna degli imballaggi o pallet, il trasportatore ha diritto ad un compenso per ogni prestazione eseguita e non è, in ogni caso, responsabile della quantità e qualità dei pallet restituiti dal destinatario.

Serve una mano?

Se hai bisogno di chiarimenti o informazioni aggiuntive, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.

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