Spurghisti – chiarimenti sul deposito temporaneo

Come abbiamo già visto nel precedente articolo, dal primo di luglio è diventato obbligatorio l’utilizzo del nuovo Formulario di identificazione rifiuti, specifico per l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Questo nuovo obbligo ha fatto sorgere una serie di domande e richieste di chiarimenti su tutto il procedimento di gestione dei rifiuti gestiti come spurghisti, soprattutto per quanto riguarda il DEPOSITO TEMPORANEO.

Di seguito quindi alcuni chiarimenti e consigli crediamo utili alla tua attività lavorativa.

Indicazioni su come fare correttamente il “deposito temporaneo” presso unità locale dello spurghista

L’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 definisce il “Deposito temporaneo prima della raccolta” il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

Sempre in questo articolo al comma 3 viene indicato che per effettuare il “Deposito temporaneo prima della raccolta” non è necessario richiedere un’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Ogni quanto devo conferire il rifiuto tenuto in deposito temporaneo in impianto?

L’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 comma 2 dice che i rifiuti tenuti in deposito temporaneo devono essere conferiti in impianto di recupero/smaltimento:

  • almeno 1 volta ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità in deposito (criterio temporale)

oppure

  • quando la quantità di rifiuti non pericolosi raggiunge complessivamente i 30 m3 e/o la quantità di rifiuti non pericolosi raggiunge i 10 m3. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, almeno una volta all’anno è obbligatorio fare uno scarico. (criterio quantitativo)

Come devo fare il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall’attività di pulizia delle reti fognarie?

Queste indicazioni sono contenute nelle norme tecniche per la costituzione di un deposito temporaneo contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984.

Per effettuare il deposito temporaneo dei CER 20 03 04 e 20 03 06 in maniera corretta è necessario:

  • utilizzare cisterne fisse o contenitori IBC/GIR dotati di idoneo bacino di contenimento dimensionato in base al volume delle cisterne/contenitori;
  • posizionare le cisterne e i contenitori su idonea pavimentazione impermeabile e possibilmente al coperto o sotto tettoia;
  • coprire eventuali tombini in prossimità della zona di deposito dei rifiuti;
  • tenere nelle vicinanze un kit di emergenza anti-spandimento costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali sversamenti e smaltire;
  • garantire un’areazione adeguata se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso;
  • tenere in cisterne separate i rifiuti con codice CER diverso;
  • porre su ogni cisterna/contenitore un’etichetta riportante le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice CER.

I contenitori/cisterne per il deposito temporaneo devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.

Ancora dubbi?

Se vuoi saperne di più sulla gestione del nuovo FIR, puoi dare un’occhiata al nostro video tutorial a questo link.

Se ti rimane qualche dubbio o vorresti chiarimenti, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo ambiente@aerreuno.com – riferimenti Giorgia Sacchi / Nico Bellesolo.

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