Smart Working – dal 1° settembre obbligatorio l’accordo

Il 31 agosto 2022 è terminata la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working “semplificato”, introdotto in via eccezionale durante la fase dell’emergenza sanitaria: pertanto, a partire dal 1° settembre 2022 le aziende che vorranno proseguire con tale modalità di lavoro dovranno sottoscrivere l’accordo individuale con il singolo lavoratore (come previsto dalla normativa in materia, Legge 81/2017).

Un recente decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando – attuativo della norma contenuta nel decreto legge “Semplificazioni” dello scorso 19 agosto – ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda le modalità di comunicazione telematica in materia di lavoro agile, rispondendo ad una specifica richiesta avanzata dalle parti sociali in un’ottica di semplificazione delle procedure.

Smart working


A partire dal 1° settembre 2022 è dunque necessaria la stipula dell’accordo individuale di lavoro agile tra azienda e lavoratore (con obbligo di conservazione dello stesso per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione), ma saranno semplificati gli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, il quale non sarà più tenuto ad effettuare l’invio telematico dell’integrale accordo sottoscritto, ma dovrà comunicare solamente alcune informazioni, tra cui i nominativi dei lavoratori interessati dalla prestazione di lavoro in modalità agile e la data di inizio e di cessazione della stessa, attraverso un apposito modello da trasmettersi in via telematica al Ministero del Lavoro.

E’ possibile scaricare il modulo dal portale dei servizi on-line (tramite autenticazione con Spid o con carta d’identità elettronica) all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.

Il ministero del Lavoro, con una notizia pubblicata sul sito internet, risponde ai diversi dubbi sollevati nei giorni scorsi, anche se diversi aspetti rimangono aperti.
Il comunicato conferma che la nuova disciplina entra in vigore giovedì. Tuttavia, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del ministero, in fase di prima applicazione i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre potranno essere comunicati «entro il 1° novembre 2022».
Questo significa che accordi di lavoro agile attualmente in corso e che scadono, per esempio, a fine anno non dovranno formare oggetto di una nuova comunicazione, rimanendo valida quella fatta precedentemente.

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